Pubblicato il 11 giugno 2015, nella seduta n. 464
BENCINI , MUSSINI , ROMANI Maurizio , MOLINARI , ORELLANA , SIMEONI , CASALETTO , VACCIANO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro assicurativi Ania, le cui trattative sono in corso, interessa 48.000 lavoratori. Tra le categorie di lavoratori coinvolti nelle operazioni di rinnovo, vi sono anche coloro ai quali si applica la parte seconda della disciplina speciale del citato contratto, ossia il personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione. Si tratta, nello specifico, di impiegati commerciali e assicuratori che, quali dipendenti di un'impresa assicuratrice, svolgono attività di vendita dei relativi prodotti assicurativi, anche (del resto, in maniera non prevalente) nel settore della gestione del risparmio e della previdenza complementare;
attualmente i lavoratori inquadrati come produttori sono, in virtù delle informazioni in possesso degli interroganti, alle dipendenze delle sole società del gruppo Assicurazioni Generali SpA. In particolare, la società Generali Italia, a fine 2014, contava 2.545 dipendenti con la qualifica di produttori, registrando un discreto incremento dei dati occupazionali rispetto all'anno precedente;
considerato che:
nel settore assicurativo, tuttavia, viene previsto l'utilizzo delle partite iva, i cosiddetti "sub agenti". Tali lavoratori, in molti casi, svolgono la loro prestazione con le medesime modalità dei colleghi inquadrati, invece, come lavoratori subordinati a tempo indeterminato: in altri termini, spesso ci si trova di fronte a finte partite iva;
conseguentemente, l'iscrizione nell'elenco degli intermediari assicurativi deroga, sostanzialmente, ai criteri che la legge n. 92 del 2012 ha posto quali indici di presunzione di fattispecie di lavoro subordinato e, dunque, enucleati al fine di individuare le "false" partite iva. Tali indici di presunzione, laddove applicati alla realtà assicurativa, come delineata, renderebbero invece irregolari un gran numero di rapporti di lavoro in essere. L'utilizzo distorto delle partite iva ha portato, quale conseguenza indiretta e paradossale, a considerare la categoria dei produttori, inquadrati come lavoratori dipendenti, quale classe privilegiata del settore assicurativo;
del resto, la circolare ministeriale (n. 32) sull'applicazione dell'art. 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, che riguarda la lotta alle false partite iva, ribadisce i tre indicatori per presupporre un abuso di utilizzo di lavoratori e lavoratrici con partita iva: 8 mesi di lavoro per due anni (241 giorni anche non continuativi ogni anno), l'80 per cento del fatturato con la stessa azienda per 2 anni e una postazione stabile di lavoro nella stessa impresa;
il Ministro in indirizzo, inoltre, è intervenuto con un decreto ministeriale per definire, e limitare, il perimetro d'applicazione della Riforma Fornero per ciò che riguarda le false partite iva prevedendo l'esclusione ai soli ordini e collegi elencati all'interno del decreto (Allegato 1) medesimo e tra i quali non figura l'elenco degli intermediari assicurativi;
considerato inoltre che:
sono previste per i produttori, dal contratto collettivo nazionale di lavoro assicurativi Ania, 40 ore lavorative alla settimana con una retribuzione annua fissa lorda pari a 8.414 euro per un produttore di primo livello ed una fissa lorda pari a 10.514 euro per il secondo livello. In entrambi i casi, come risulta ben evidente, la retribuzione mensile è sensibilmente inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'Istat;
la componente variabile del reddito, composta da provvigioni e premi di produzione, diviene in tal modo parte integrante, essenziale e necessaria per gli addetti alla produzione al fine di avere una retribuzione sufficiente al proprio sostentamento. L'ammontare dei premi e delle provvigioni, unitamente alle regole per il loro ottenimento, sono però stabiliti con completa discrezione da parte dell'azienda che, annualmente, procede a modificarli senza possibilità di contrattazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori;
negli ultimi anni, come messo in evidenza da sindacati e lavoratori, le politiche aziendali si sono distinte per un continuo incremento di budget ed obiettivi da raggiungere, per la scarsità di sbocchi professionali e dalle continue riduzioni provvigionali, riducendo sensibilmente, a parità di risultati ottenuti, i redditi di gran parte della categoria. Tra i parametri da soddisfare per non subire decurtazioni ai premi di produzione si annovera, da un paio di anni, anche l'obbligo di collocare prodotti di risparmio con componente azionaria con il rischio di incentivare un'offerta di tali prodotti anche a clienti con un profilo di rischio più basso;
considerato ancora che la continua pressione a cui sono sottoposti i lavoratori è dimostrata anche dall'alto turnover che, pur fisiologico in contesti commerciali, in Assicurazioni Generali oscilla ogni anno tra il 13 e il 14 per cento (376 produttori usciti nel 2014);
l'attività del produttore, svolta con serietà e rispetto del cliente, prevede mansioni aggiuntive alla vendita quali la consulenza post-vendita, l'assistenza in caso di sinistro, la rendicontazione degli investimenti, l'incasso delle quietanze, l'aggiornamento delle posizioni amministrative e della documentazione contrattuale per il rispetto delle nuove normative; tali mansioni, però, non ottengono alcuna gratificazione economica;
considerato infine che secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, il 2014 è stato un anno d'oro per il risparmio gestito, ed in particolare per le compagnie assicurative, con utili e premi raccolti in crescita. Risultano anche ottime le previsioni per il 2015, confermando la capacità del settore assicurativo di resistere alla crisi: Assicurazioni Generali, in particolare, ha recentemente previsto, quanto meno nelle dichiarazioni, di distribuire dividendi cumulati per oltre 5 miliardi di euro entro il 2018,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché le disposizioni della legge n. 92 del 2012 sulle cosiddette "finte Partite IVA" possano trovare applicazione, senza deroga ed eccezione alcuna, anche nel settore assicurativo, in modo tale che venga contrastato il fenomeno in caso di eventuali abusi rilevati;
quali iniziative intenda intraprendere affinché vengano garantite, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali impegnate nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro assicurativi Ania, retribuzioni minime e dignitose per i lavoratori addetti alla produzione a tutela del loro benessere psico-fisico nonché a garanzia di risparmiatori e clienti.