Pubblicato il 22 gennaio 2004
Seduta n. 520
BOCO. - Ai Ministri delle attività produttive, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio. -
Premesso:
che in data 13 gennaio 2004, presso lo stabilimento AFV Acciaieria Beltrame di Vicenza, sono stati rilevati valori di radiazioni ionizzanti provenienti da Cesio 137 oltre i limiti d’accettabilità;
che le informazioni sulla vicenda sono unicamente rinvenibili sul “Giornale di Vicenza”, che riferisce dell'esistenza nella fonderia di 250 tonnellate di polveri contaminate da Cesio 137 con un’attività specifica pari a 25.000 Bq/Kg;
che il Cesio 137 è entrato nell’acciaieria come rottame;
che sul “Giornale di Vicenza” del 14 gennaio 2004 si legge che quattro giorni prima il portale dell’acciaieria aveva segnalato radioattività in ingresso;
che il Prefetto di Vicenza ha rassicurato la popolazione sull’assenza di rischio e che le uniche persone che potrebbero subire conseguenze sono otto dipendenti, i quali per le loro mansioni potrebbero essere stati esposti al cesio;
che il Cesio 137 ha un periodo di semitrasformazione pari a 30 anni ed emette radiazioni beta e gamma, passa facilmente dai foraggi alle vacche al latte, e quindi all’uomo, dove si fissa nel tessuto muscolare e nelle gonadi; il periodo di dimezzamento nell’organismo umano è pari a tre mesi;
che le radiazioni ionizzanti sono cancerogene e non esiste soglia di sicurezza: sono inoltre genotossiche e teratogene,
si chiede di sapere:
se al primo rilevamento di radioattività in entrata nello stabilimento si sia proceduto, in attuazione dell’art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, a quanto previsto dall’art. 23, comma 3, ossia alla denuncia all’Autorità giudiziaria da parte dell’azienda, e in caso affermativo quali misure siano state adottate;
quale sia la quantità di Cesio 137 dispersa con l’altoforno attraverso gli effluenti di fusione nell’ambiente esterno, in relazione alle condizioni metereologiche esistenti al momento: gradiente termico verticale, intensità, direzione, struttura e profilo verticale del vento;
quale organismo, e sulla base di quali variabili, abbia effettuato le valutazioni tecniche che hanno consentito al Prefetto di Vicenza di dichiarare che il raggio di verifica territoriale di presenza di Cesio 137 è pari a quattro chilometri;
se il sistema di rilevamento della dose gamma in aria, rientrante nella rete nazionale per il rilevamento della radioattività gestita dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e in grado di segnalare situazioni anomale ambientali, abbia comunicato variazioni di radioattività agli organismi competenti;
se la rete nazionale di rilevamento della radioattività ambientale gestita dall’APAT abbia comunicato variazioni;
se l’eventuale mancato rilevamento da parte dei sistemi sopra citati sia compatibile con sonde in grado di rilevare valori di 0,000010 cGy/h di radioattività e presenza nelle polveri di fonderia di 25000 Bq/kg;
quale sia il nome dell’esperto qualificato, intervenuto ai sensi dell’art. 74 del decreto legislativo n. 230/1995 e n. 241/2000, e il contenuto della relazione tecnica da questi predisposta dopo l’allarme della presenza di radioattività oltre i limiti;
quale sia la valutazione degli effetti non stocastici e stocastici sulla popolazione e sui lavoratori della fonderia;
quale sia il valore in Sievert (Sv) dell’equivalente di dose per gli otto lavoratori che si valuta possano essere stati direttamente esposti alle radiazioni;
quale sia l’eventuale detrimento sanitario per la popolazione;
se esiste il nulla osta del Prefetto, rilasciato ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 230/1995, per lo stoccaggio temporaneo delle 250 tonnellate di sabbia di fonderia contaminate da Cesio 137;
se l’obbligo d’informativa statuito dall’art. 129 del decreto legislativo n. 230/1995 sia stato assolto in maniera congrua, considerato che le uniche fonti istituzionali d’informazione sono stati il sindaco e il Prefetto di Vicenza che dopo un giorno, pur in presenza di dati d’emissioni oltre i limiti e con le verifiche in atto, hanno tranquillizzato tutti sull’assenza di rischi connessi al Cesio 137;
se non si ritenga opportuno effettuare verifiche su alimenti e bevande provenienti dall’area interessata da possibili ricadute al suolo di Cesio 137 contenuto negli effluenti di fusione.