Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01370

Atto n. 3-01370

Pubblicato il 29 dicembre 2003
Seduta n. 515

BOBBIO LUIGI, CENTARO. - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che nell'ambito delle prove scritte per l'esame di avvocato è stato formulato ai candidati il seguente testo del "Parere motivato su questione in materia penale": "Tizio veniva avvicinato da Caio, Maresciallo della Guardia di Finanza, che gli riferiva di un esposto anonimo in merito a delle irregolarità commesse dalle aziende Alfa e Beta, per le quali Tizio svolgeva la propria prestazione professionale in qualità di dottore commercialista, facendogli intendere che avrebbe potuto occultare l'esposto evitando, in tale modo, delle conseguenze negative a Tizio stesso ed alle società in questione.

Tizio e Caio si incontravano tre volte presso l'abitazione del dottore commercialista: nel corso della 1° riunione si parlava del possibile intervento del Maresciallo per definire la vicenda; nel corso della 2° era quantificata la somma pretesa dal Sottoufficiale; durante la 3° vi era la consegna di una parte della somma.

Caio si reca da un legale per conoscere quali possono essere le conseguenze della sua condotta. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sui delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, rediga motivato parere soffermandosi sulla problematica sottesa al caso in esame";

considerato:

che il parere è stato dettato a Roma il 17 dicembre 2003, mediante altoparlante, dall'avvocato Scoca ad aule unificate ed alla presenza di circa 3200 candidati;

che analoga procedura è stata adottata il medesimo giorno, presso gli altri distretti di corte di appello, nelle aule ove si sono svolte le prove d'esame in questione;

che appare indubbio l'assoluto difetto di senso delle istituzioni di chi ha ideato il tema e la carenza di capacità di comprensione della sua devastante portata delegittimante di una istituzione che si è sempre distinta nella lotta all'evasione fiscale ma anche al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nonché al mantenimento dell'ordine pubblico, con un rilevante tributo di sangue;

che la portata gravemente diffamatoria nei confronti della Guardia di Finanza, divenuta paradigma esemplificativo di uno tra i reati più gravi per un pubblico ufficiale, è evidente;

che è inaccettabile che uno Stato che fonda la propria libertà e le proprie garanzie sul sacrificio e sulla lealtà di istituzioni secolari come la Guardia di Finanza possa poi vederla indicata come esempio di fatti criminosi, ancorchè in un quesito ipotetico di una prova di concorso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di voler accertare a chi si debba la proposizione del tema in questione;

se non ritengano necessario sospendere o sostituire il componente della Commissione autore del tema;

quali provvedimenti intendano adottare al riguardo, anche per riparare al gravissimo vulnus alla reputazione della Guardia di Finanza.