Atto n. 3-01929 (in Commissione)

Pubblicato il 13 maggio 2015, nella seduta n. 449

ARACRI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

ai sensi del decreto ministeriale del 20 giugno 2005, n. 18 T del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'articolo 61-bis, rubricato "Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale", del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la società UIRNET è stata designata soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale;

Uirnet si pone l'obbiettivo di mettere in rete il mondo dei trasporti e della logistica creando un sistema ITS (Intelligent Network System) di dialogo integrato degli attori intermodali;

in data 3 dicembre 2014, l'Agenzia delle dogane annunciava di aver stipulato una convenzione con la società UIRNET SpA e con le autorità portuali di La Spezia e Genova, per l'inoltro diretto, via camion, dei container in sbarco presso tali porti e destinati ai magazzini di Piacenza della società Ikea SpA, con costi esclusivi a carico dello Stato italiano;

sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 25 marzo 2015 è stata pubblicata l'aggiudicazione dell'appalto per la funzione di Promotore per l'affidamento in finanza di progetto per l'estensione e la gestione della piattaforma logistica nazionale, preso con delibera di Consiglio di amministrazione dell'11 febbraio 2015, in favore dello RTI (raggruppamento temporaneo d'impresa) fra HP Enterprise Services Italia Srl, FAI Service società Cooperativa, Vitrociset SpA (promotore con diritto di prelazione nella futura gestione);

con nota protocollo n. 44053 del 13 aprile 2015, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ha comunicato le modalità operative della procedura di attuazione dei corridoi doganali, ha impartito le istruzioni per l'attivazione in via sperimentale di corridoi controllati dalla piattaforma logistica nazionale (PLN), estendendo l'applicazione anche ad altri soggetti su tutto il territorio Nazionale;

tale procedura ha lo scopo di trasferire via strada i container sbarcati dalle navi senza l'assolvimento dei diritti doganali gravanti, prescindendo dall'utilizzo delle modalità del transito comunitario previsto, per tale fattispecie, dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, abrogato e sostituito dal regolamento 9 ottobre 2013, n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

il transito comunitario è un regime volto a garantire l'attuazione del principio di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione europea senza l'assolvimento dei dazi doganali e delle misure di politica commerciale, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 93 a 97 del citato codice doganale comunitario di cui al Reg.2913/92, recanti disposizioni particolari relative al transito comunitario esterno;

la Commissione europea, con il Regolamento (CEE) n. 2454/1993 come modificato dal regolamento (CEE) 2787 del 2000, ha conferito una base dica al progetto di informatizzazione del transito comunitario denominato N.C.T.S. (new computerised transit system), con lo scopo di assicurare il buon esito delle operazioni di transito e di migliorare e prevenire le eventuali frodi, utilizzando dichiarazioni telematiche;

il regolamento 9 ottobre 2013, n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'unione (rifusione), in vigore dal 1° maggio 2016, ha riportato integralmente agli articoli 5 (Definizioni), 210 (ambito di applicazione) e 226 (Transito esterno), le disposizioni precedenti definendo inoltre, negli atti di implementazione e negli atti delegati, l'implementazione delle procedure informatiche del transito comunitario,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che la procedura definita dalla nota 44053 del 13 aprile 2015 dall'Agenzia delle dogane "Fast Corridor ", che consente alle merci non sdoganate di transitare sul territorio senza l'accompagnamento di documento doganale di transito, violi i principi stabiliti dal codice doganale comunitario di cui al Regolamento 2913/92 art.91, paragrafo 2, e ripresi dal nuovo codice dell'Unione doganale di cui al regolamento 952/2013 articoli 5, 210 e 226;

se la procedura dei "Fast Corridor " violi i principi stabiliti dagli articoli 101 e 102 (ex art.81 e 82) del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato dall'Italia con la legge 2 agosto 2008, n.130), nonché del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato;

se l'affidamento del monitoraggio dei container in via esclusiva a una compagine societaria di natura privatistica sia contrario ai principi della libera concorrenza;

se sia stato valutato l'impatto economico delle procedura "Fast Corridor" a carico della merce.