Pubblicato il 24 marzo 2015, nella seduta n. 415
NUGNES , MORONESE , BERTOROTTA , PUGLIA , PAGLINI , CAPPELLETTI - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
Enel, ex impresa pubblica incaricata della rete di trasporto dell'energia quale servizio di rilevanza pubblica, è attualmente un'azienda multinazionale produttrice e distributrice di energia elettrica e di gas il cui maggior azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze con il 25,5 per cento del capitale;
a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani), che ha definitivamente liberalizzato il settore elettrico, Enel ha visto sorgere l'obbligo di modificare il suo assetto societario distinguendo le tre fasi della produzione, distribuzione e vendita: sono così nate 3 diverse società e sono state fissate, in ogni caso, soglie massime di produzione di energia elettrica da parte di Enel pari al 50 per cento dell'intera produzione sul suolo nazionale;
considerato che:
attualmente il mercato energetico si presenta diviso in 2 ambiti: quello del dispacciamento e della distribuzione ancora chiuso alla concorrenza e quello, aperto, della vendita e produzione;
la bolletta elettrica dei clienti finali è composta da costi per l'energia prodotta e costi per gli oneri della distribuzione effettuata attraverso le reti Enel pari a circa il 53 per cento della somma totale. Il cliente paga la bolletta al suo venditore il quale deve poi a sua volta pagare all'Enel la quota per gli oneri di trasporto;
come specificato nell'atto 48/07 emanato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, il cliente finale deve relazionarsi unicamente con il proprio fornitore, unico soggetto attraverso il quale comunica con il libero mercato. Ciò rappresenta un obbligo per i clienti di piccole dimensioni che conferiscono un mandato senza rappresentanza al venditore per la stipula del contratto di trasporto ed una facoltà per i clienti di maggiori dimensioni che possono scegliere di rivolgersi per la distribuzione direttamente alla società di distribuzione;
il fornitore o venditore oltre alla propria tipica funzione di società di vendita deve nel caso della vendita di energia elettrica e gas svolgere anche la funzione di punto di raccolta di somme di denaro relative a servizi prestati da soggetti terzi, che non coincidono con il venditore stesso e che integrano più del 50 per cento del fatturato in bolletta, per servizi di trasporto e dispacciamento, oneri e accise;
risulta agli interroganti che per tale attività di raccolta, il venditore supporta costi notevoli in termini di risorse umane, oneri finanziari, e garanzie richieste, senza tuttavia ricevere alcun rimborso;
l'insolvenza dei clienti finali rappresenta un problema per il grossista o venditore, che oltre a sopportare il rischio per la parte relativa al prezzo dell'energia potrebbe trovarsi a sostenere anche il rischio dell'insolvenza sulla parte relativa alla rete di distribuzione e agli oneri e accise, a meno di voler perdere il cliente attivando le procedure d'insolvenza a tutto vantaggio dei mercati di salvaguardia in buona parte gestiti dalla stessa Enel;
nella prassi consolidata degli ultimi anni Enel ha sempre gestito tali situazioni con la necessaria elasticità, predisponendo piani di rientro della morosità, mettendo in condizione la società di vendita di riuscire a recuperare le morosità o in altri casi di adeguare le garanzie fideiussorie prestate;
considerato che:
la stessa società Enel, attraverso la società del proprio gruppo Enel energia, esercita anche attività di vendita in regime di pubblico mercato e attività di fornitura di energia in regime di salvaguardia;
Esperia è una società che rappresenta uno degli operatori privati in libero mercato grossisti di energia elettrica e gas naturale, in tale qualità concorrente di Enel energia, ed in fase di espansione commerciale;
la società Esperia ha fornito alla società di distribuzione Enel, come previsto dalle norme vigenti, circa 9 milioni di euro di fideiussioni bancarie a garanzia della propria attività di vendita. L'entità di tale importo è commisurata al monte clienti e al relativo fatturato, per cui in caso di aumento del fatturato la società di vendita deve adeguare tali garanzie;
risulta agli interroganti che Enel abbia improvvisamente revocato in toto il contratto di trasporto nei confronti della società Esperia e quindi nei confronti dei circa 12.000 clienti della società, applicando una disposizione sull'adeguamento immediato delle garanzie fideiussorie contenuta nello stesso contratto, ma fino ad oggi mai applicata, e rifiutando qualsiasi proposta di rientro ovvero anche di riduzione del monte clienti avanzata dalla società. Tale chiusura improvvisa di ogni possibilità di gestione della situazione ha generato una grave difficoltà per tale società di vendita che, in mancanza del servizio di distribuzione e trasporto, è stata posta, di fatto, nell'impossibilità di prestare i servizi ai propri clienti. Enel ha altresì inviato immediata comunicazione ai clienti Esperia che in mancanza di diversa indicazione sarebbero stati trasferiti nel mercato di salvaguardia, gestito dalla stessa Enel;
in una fase di congiuntura economica molto difficile qual è quella che attualmente vivono le aziende ed i privati in Italia, quanto accaduto, se confermato, potrebbe alterare i meccanismi del libero mercato e portare verso l'eliminazione progressiva di tutti i competitori a favore di una sempre maggiore attribuzione di quota di mercato all'Enel, ponendo, quindi, le società venditrici in balia delle "scelte" operate da Enel sulla base di una sua maggiore o minore disponibilità nei casi di morosità o di necessità di adeguamento delle garanzie prestate;
peraltro risulta agli interroganti che Enel abbia avuto comportamenti differenti con altri operatori del libero mercato ai quali è stato concesso di ridurre il portafoglio clienti senza operare alcun intervento drastico di interruzione del contratto;
la posizione rivestita da Enel sul mercato nella sua triplice funzione, pubblica, di distribuzione, privata, di vendita in regime di libera concorrenza e quale titolare del mercato di salvaguardia potrebbe generare delle anomale ingerenze anche indirette nei meccanismi del libero mercato;
risulta agli interroganti che quanto accaduto sia stato già portato a conoscenza sia dell'AEEGSI che del Ministero dello sviluppo economico, profilandosi possibili azioni di ostruzionismo al libero mercato se non addirittura intenti lesivi puntuali nei confronti della società Esperia, aspetti che a parere degli interroganti meritano adeguato approfondimento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se corrisponda al vero il dato secondo cui Enel avrebbe attuato una politica discriminatoria nei confronti di Esperia impedendole di ridurre il monte clienti al fine di rientrare nella copertura fornita dalle fideiussioni già date, possibilità invece concessa ad altri operatori, e interrompendo ex abrupto il contratto di trasporto e distribuzione dell'energia con la stessa società, in difformità ad una prassi consolidata;
se corrisponda al vero l'affermazione secondo cui la società Enel non attribuisce alle società di vendita alcun rimborso dei costi da queste sostenuti per la raccolta degli oneri di competenza della società di distribuzione e, in caso affermativo, se ritenga corretta tale prassi;
se ritenga necessario disciplinare ulteriormente, nell'ambito delle proprie competenze, la problematica della gestione della morosità con riferimento alla parte di essa relativa a oneri ed accise previsti nei contratti di trasporto sottoscritti dal venditore con il distributore localmente competente per conto del cliente consumatore;
se ritenga che la questione evidenziata ponga problemi di tutela del libero mercato e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda intraprendere per evitare che ciò avvenga;
se non ritenga opportuno prevedere una gestione della rete elettrica di distribuzione da parte di un ente totalmente pubblico a tutto vantaggio del libero mercato di vendita dell'energia elettrica.