Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01794

Atto n. 3-01794 (in Commissione)

Pubblicato il 19 marzo 2015, nella seduta n. 413

PUPPATO , SANTINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 16 febbraio 2010 il segretario regionale per l'ambiente e il territorio della Regione Veneto con nota avente ad oggetto: "art.146 D.Lgs 22.1.04 n.42 - Autorizzazione paesaggistica" fornisce ai 9 Comuni ricompresi nella conterminazione della laguna di Venezia, alle Province di Venezia e di Padova e alle segreterie regionali competenti le seguenti indicazioni: «Ai sensi dell'art.6 della L. n. 171/1973, La Commissione di Salvaguardia di Venezia relativamente ai progetti ricadenti nella conterminazione lagunare, deve accertare che le opere da eseguirsi non siano in contrasto con le finalità indicate dall'art. 1 della legge stessa: "garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna". Considerato che dal 1.1.2010 è entrata in vigore la nuova disciplina per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del D.lgs. n. 42/'04 si ritiene opportuno confermare che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia mantiene la competenza per il rilascio del parere paesaggistico indicata dalla legge n. 171/1973 e s.m.i. all'interno degli ambiti individuati dalla legge stessa e che il parere della Soprintendenza è acquisito in sede di commissione»;

in data 18 marzo 2010 sul tema "Autorizzazione paesaggistica per i progetti nell'ambito della Conterminazione lagunare sottoposti al parere della CSV ai sensi della legge L. 171/1973 e della Soprintendenza ai sensi dell'art.146 del D.lgs. n.42/2004" la Soprintendenza conferma ai 9 Comuni della conterminazione lagunare che «il parere di questa Soprintendenza viene espresso in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia»;

in data 28 luglio 2011 il presidente della Regione Veneto chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e a 5 Ministri un parere in merito alle competenze della commissione di salvaguardia del Comune di Venezia e in particolare «di valutare il ruolo assegnato alla Commissione in materia di rilascio di autorizzazione paesaggistica»;

in data 11 novembre 2011 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato al presidente della Regione che «il 13 ottobre si è tenuta presso gli uffici di questa Presidenza del Consiglio una riunione tecnica con le Amministrazioni della Stato destinatarie della sua cortese lettera del 28 luglio nel corso della quale i rispettivi rappresentanti hanno ritenuto (…) per quanto attiene al ruolo e alle competenze della Commissione per la Salvaguardia in materia paesaggistica sembrerebbe che le stesse debbano permanere considerato che l'introduzione di una normativa di portata generale quale il decreto legislativo n. 42 del 2004, non possa derogare alla normativa di carattere speciale, costituita dal complesso delle norme che disciplinano i poteri della stessa Commissione»;

in data 9 febbraio 2012 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia fa presente che «Il nuovo testo (modifica del Dlgs 22.1.'04 n. 42) in vigore dal 1° gennaio 2010 prevede che l'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio»;

da gennaio 2010 8 Comuni inviano le richieste di parere paesaggistico alla commissione di salvaguardia per gli interventi nell'ambito della conterminazione lagunare, anche i Comuni che hanno completato l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica al piano d'area della laguna e dell'area veneziana (PALAV). Solo il Comune di Venezia per le autorizzazioni paesaggistiche non segue la procedura prevista dalla legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, non invia le pratiche alla commissione di salvaguardia e segue invece l'iter e le procedure previste dalle leggi ordinarie (decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni e integrazioni, art. 146, e conseguente legge regionale n. 1 del 2009, modificata dalla legge regionale n 26 del 2009, art. 5),

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in ordine all'ambito di applicazione della legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni (artt. 1 e 6), e in particolare se essa si applichi a tutti i Comuni della conterminazione o se vadano seguite le competenze e le procedure della legge ordinaria (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 146), che secondo il parere del Sottosegretario di Stato pro tempore in data 11 novembre 2011 e i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (9 febbraio 2012 e 27 novembre 2014) non ha valenza per il territorio della conterminazione lagunare.