Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05744
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Atto n. 4-05744
Pubblicato il 4 dicembre 2003
Seduta n. 502
CAMBER. - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali. -
Premesso che:
come noto, per la valenza del servizio di trasporto pubblico locale ed i limiti, in termini economici, imposti alle tariffe di erogazione del servizio, è previsto un sistema di integrazione dei ricavi (necessari alla copertura dei costi, soprattutto del personale) che rappresenta il fondamento su cui tutto il sistema del trasporto pubblico locale si regge;
nell’ambito del servizio esiste una disparità di trattamento tra i soggetti di trasporto pubblico locale che si sono adeguati al nuovo regime previsto dalle disposizioni comunitarie, che prevede un sistema contrattuale perfezionato attraverso gara a evidenza pubblica, e i soggetti che operano ancora in regime pubblicistico, regime che potrà applicarsi in via transitoria fino al 31 dicembre 2006, come previsto dall’articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
la disparità risiede nella differente qualificazione degli importi corrisposti dalle regioni a integrazione dei ricavi ai soggetti che già operano in un sistema di tipo contrattuale, che vengono inquadrati come corrispettivi, e quelli invece corrisposti dalle stesse regioni a titolo di contributi in conto esercizio per effetto dell’articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a quei soggetti che non si sono ancora adeguati al nuovo regime e che, al di fuori di un rapporto di tipo contrattuale perfezionato attraverso gara ad evidenza pubblica, perpetuano il vecchio sistema, che sopravviverà in via transitoria fino al ricordato termine del 31 dicembre 2006;
i primi, infatti, assurgono quali ricavi nella determinazione del reddito imponibile IRPEG e, come tali, vengono tassati, mentre i secondi, configurandosi come contributi, beneficiano della detassazione in base a quanto a suo tempo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833;
si tratta di una situazione priva di qualsiasi logica tributaria, in quanto mette su piani diversi, sotto il profilo dell’applicazione di una condivisibile agevolazione fiscale, soggetti che, indipendentemente dalla gara per l’assegnazione del servizio, operano nel medesimo quadro operativo;
è questo il caso della Trieste Trasporti S.p.A., che, dopo l’aggiudicazione a mezzo gara, si trova ad operare in un contesto contrattuale di fatto poco libero, fortemente condizionato dalla stabilizzazione della spesa pubblica e incapace di rispondere alla necessità (tipicamente imprenditoriale) di coprire i costi con i ricavi;
per garantire le medesime condizioni a imprese che svolgono la stessa attività e non penalizzare proprio quelle che si sono tempestivamente adeguate al regime obbligatorio previsto in attuazione delle disposizioni comunitarie, come la Trieste Trasporti S.p.A., nonché per attuare il principio contenuto nel richiamato articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, al comma 10, vieta ogni forma di differenziazione sia nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario sia nella concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio, apparirebbe necessario e plausibile – ad avviso dello scrivente – operare a livello normativo con un modesto intervento correttivo, per effetto del quale in questa fase transitoria alle realtà che operano in regime di concessione e a quelle attive in regime di contributo vengano applicate le stesse disposizioni tributarie,
si chiede di sapere se e attraverso quali iniziative legislative sia possibile porre fine al fenomeno di disparità di trattamento (destinato comunque ad esaurirsi dopo la fine del periodo transitorio, quando tutti i soggetti operanti nel settore agiranno nello stesso ambito, in regime di concessione) descritto in premessa.