Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01662
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Atto n. 3-01662
Pubblicato il 17 febbraio 2015, nella seduta n. 392
DI BIAGIO - Al Ministro della difesa. -
Premesso che:
il comma 4 dell'articolo 286 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 disponeva che "agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ogni anno dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni";
la disposizione è stata abrogata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 7 del 28 gennaio 2014 recante "Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244", che ha dato attuazione ad una valutazione espressa nel parere parlamentare all'atto di Governo n. 32 dalla 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato nel dicembre 2013;
alla citata abrogazione, che ha di fatto depennato dall'ordinamento la norma primaria regolante la configurazione del canone spettante alle categorie sensibili, non ha fatto seguito una revisione generale della norma tesa a colmare un palese quanto deleterio vacuum legislativo in capo alla gestione degli alloggi di servizio da parte dell'amministrazione;
infatti, il venir meno di un riferimento normativo certo, applicabile agli utenti rientranti nelle categorie più disagiate, ha di fatto innescato un caos interpretativo oltre che un evidente disagio in capo agli utenti rientranti nelle suddette categorie, considerando che non sussiste, sotto il profilo legislativo, una norma di garanzia che possa tutelare il carattere di disagio che contraddistingue gli utenti stessi;
sebbene l'amministrazione abbia in più occasioni evidenziato che dalla soppressione della norma, non vi sarebbe stato alcun riflesso circa la configurazione dei canoni delle citate categorie, di contro i comandi centrali e territoriali, autonomi nella gestione degli alloggi, hanno provveduto a dare attuazione all'abrogazione di cui in premessa, trasmettendo notifiche di rideterminazione maggiorate dei canoni di affitto degli alloggi, anche a coloro verso i quali la norma prevedeva maggiori cautele;
i comandi territoriali starebbero comunicando agli utenti rientranti nella categoria "in deroga", come tra l'altro riconosciuta anche nell'ultimo decreto annuale del 7 maggio 2014, che venendo meno il portato dell'articolo 286, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2010, dunque abrogando la sussistenza di un equo canone, sarebbe stato applicato all'alloggio un canone di mercato, dunque maggiorato, così come sancito dal decreto ministeriale 16 marzo 2011 in materia di "Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo";
risulta all'interrogante che non vi sia stato da parte dei comandi territoriali alcun confronto con il Ministero circa le più corrette modalità interpretative della nuova configurazione normativa, tanto da condurre gli stessi ad approcci "arbitrari", incoerenti ed illegittimamente discrezionali rispetto alla ratio originaria della norma;
vale la pena segnalare che in alcune note ufficiali trasmesse dal comando militare di Roma ad utenti rientranti "nei benefici contemplati dal decreto ministeriale riguardante il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa" lo stesso comando ha evidenziato che, a seguito della suddetta abrogazione, sia stata avviato "un approfondimento endoprocedimentale condiviso con le superiori autorità volto ad acclarare quali siano gli oneri dovuti in conseguenza del vuoto legislativo creatosi, la cui trattazione ha occupato questo Comando senza soluzione di continuità", nella stessa nota si chiarisce che "in esito ai predetti studi (…) si è acquisito e contestualmente chiarito che nei confronti del personale già "protetto" (…) deve essere rideterminato il canone di occupazione secondo i disposti di cui al D.M. 16 marzo 2011 (…) che prevede l'applicazione di un'indennità di occupazione calcolato sulla base del valore di libero mercato";
desta particolare attenzione il fatto che l'amministrazione stessa sia consapevole della sussistenza del "vuoto legislativo" segnalato, senza che però ne consegua la volontà di affrontare e dunque superare lo stesso, di contro, paradossalmente, si fa riferimento ad uno studio di cui si sarebbe fatto carica l'amministrazione, di cui però si ignorano i passaggi e gli elementi a supporto dello stesso, i cui esiti determinano un totale svantaggio per la categoria "in deroga";
molteplici sono state le segnalazioni parlamentari relative alla sussistenza della citata anomalia legislativa ed unitamente alle segnalazioni delle associazioni operanti a tutela dei conduttori degli alloggi, e risulta all'interrogante che vi sia stato l'intervento ministeriale teso ad intervenire su alcuni casi specifici, senza che però vi sia stato un intervento strutturale teso a gestire la situazione nella sua totalità;
si ritiene ulteriormente di segnalare che nell'ambito della trattazione del disegno di legge n. 1698, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2015) il Governo ha accolto l'ordine del giorno a prima firma dell'interrogante che lo impegnava a "a valutare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a porre rimedio alle criticità evidenziate in premessa per garantire l'adeguata tutela alle categorie protette di cui al citato art. 306 comma 2 del decreto legislativo 66 del 2010":
sarebbe auspicabile a parere dell'interrogante un intervento teso a colmare il vuoto legislativo, anche predisponendo, date le evidenti ragioni di urgenza, un norma univoca e chiara nell'ambito del decreto recante il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa che dovrebbe essere emanato entro il 31 marzo 2015 ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di colmare la lacuna di cui in premessa, prevedendo anche una sospensione delle notifiche di rideterminazione dei canoni in attesa della completa rettifica normativa;
se si intenda rendere noti gli studi condotti dall'amministrazione in base ai quali, come ha evidenziato il comando militare della capitale in alcune note "è acquisito e contestualmente chiarito che nei confronti del personale già "protetto" (…) deve essere rideterminato il canone di occupazione secondo i disposti di cui al D.M. 16 marzo 2011 (…) che prevede l'applicazione di un'indennità di occupazione calcolato sulla base del valore di libero mercato".