Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03273
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Atto n. 4-03273
Pubblicato il 19 gennaio 2015, nella seduta n. 378
DI BIAGIO - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ha previsto all'articolo 4, comma 4, che alle amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione;
il presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ex ICE), di cui all'articolo 14, commi 17-27, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come sostituito dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e successive modifiche, è nominato al proprio interno dal consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri;
l'organo di vertice dell'Agenzia rientra pertanto nella citata fattispecie che prevede il divieto di istituire "uffici di diretta collaborazione";
le "note esplicative" dei bilanci di previsione 2014 e 2015 dell'Agenzia ex ICE, alla voce "Altre prestazioni e servizi", contabilizzano un costo pari a 105.000 euro per annualità per il "portavoce organo di vertice";
sul sito dell'Agenzia non è rintracciabile alcun riferimento a tale "portavoce", né è rinvenibile nella sezione "amministrazione trasparente" il conferimento dell'incarico allo stesso, benché la legge sulla trasparenza delle amministrazioni pubbliche ne preveda la pubblicazione. Inoltre non è rintracciabile alcuna forma di pubblicità relativa alla procedura adottata per la selezione del "portavoce";
vale la pena di ricordare che l'Agenzia ex ICE dispone di un ufficio di supporto per la comunicazione, le relazioni esterne e istituzionali, che prevede anche i rapporti con i media nazionali ed esteri;
la retribuzione di personale con i fondi assegnati all'Agenzia, oltre a non essere conforme alle norme previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, sembrerebbe in contrasto anche con quanto previsto al comma 26-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, istitutivo dell'Agenzia, che prevede che "il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente";
la questione, che a giudizio dell'interrogante presenta profili di dubbia chiarezza e legittimità, merita un approfondimento che assicuri la piena trasparenza delle procedure attivate e scongiuri l'ipotesi che si configuri un danno erariale,
si chiede di sapere:
se e attraverso quale procedura sia stato effettivamente nominato il "portavoce" dell'organo di vertice e quali siano stati i criteri eventualmente adottati per la selezione;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la retribuzione di personale con i fondi assegnati all'Agenzia, oltre a non essere conforme alle norme previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, sia in contrasto anche con quanto previsto al comma 26-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 98 del 2011;
se non ritenga che sarebbe stato più opportuno utilizzare ai fini di "portavoce" le risorse interne già disponibili dell'Agenzia;
quali siano le sue valutazioni in ordine alla situazione descritta e quali misure intenda predisporre per fare adeguata chiarezza sulla vicenda, a garanzia di un impiego trasparente dei fondi pubblici.