Atto n. 3-01290

Pubblicato il 29 ottobre 2003
Seduta n. 482

MODICA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

con decreto del 17 dicembre 2002 del Direttore generale del personale della scuola e dell’amministrazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un triennio;

nella regione Toscana sono stati messi a concorso 40 posti per il settore formativo della scuola elementare e secondaria di primo grado;

in base all’art. 10, comma 8, del sopra citato decreto del 17/12/2002 il numero degli ammessi al corso-concorso deve essere eguale al numero dei posti a concorso maggiorato del 10%;

il dirigente delegato dell’ufficio scolastico per la Toscana, con decreto del 27 settembre 2003, ha approvato e pubblicato la graduatoria generale di merito per l’ammissione al corso-concorso dei candidati che hanno superato la prova colloquio di cui all’art. 10 del sopra citato decreto del 17/12/2002;

tale graduatoria comprende 45 persone, l’ultima delle quali con un punteggio totale di 22,25;

consta all’interrogante che la prof.ssa Daniela Settesoldi, in servizio presso l’istituto scolastico statale comprensivo (elementari e medie) di Vecchiano (Pisa) ha presentato domanda di partecipazione al corso-concorso avendo svolto più di tre anni di servizio con funzioni di collaboratore vicario del preside;

la domanda della prof.ssa Settesoldi, prima rigettata e poi accettata con riserva in esecuzione di provvedimento cautelare adottato dal competente giudice amministrativo, è stata valutata dalla commissione esaminatrice e le sono stati assegnati 22,05 punti, per cui la prof.ssa Settesoldi non è rientrata tra gli ammessi al corso-concorso;

la prof.ssa Settesoldi ha presentato reclamo contro la valutazione della commissione obiettando il mancato conteggio di punti 1 che le derivano dal possesso degli attestati di due corsi annuali di perfezionamento con esame individuale finale attivati dall’Università di Firenze per la formazione della dirigenza scolastica, ognuno da valutare, ai sensi del bando, con punti 0,5;

il dirigente delegato dell’ufficio scolastico per la Toscana ha risposto negativamente al reclamo con lettera n. 1007/C1 del 28 settembre 2003 nonostante che la scheda di valutazione personale, allegata alla lettera, riportasse come motivazione della mancata valutazione del titolo conseguente ai due corsi di perfezionamento la seguente: “Non documentato né autocertificato che i corsi prevedevano un esame finale”, motivazione a giudizio dell’interrogante certamente fallace in quanto la prof.ssa Settesoldi, peraltro compilando la domanda sul modulo fornito dall’amministrazione, ha regolarmente autocertificato di essere in possesso di “Diplomi o attestati di corsi di specializzazione o di perfezionamento con esame individuale finale”, né nulla doveva documentare, per definizione stessa di autocertificazione;

peraltro nella medesima domanda, laddove nella dichiarazione sostitutiva di certificazione si richiedeva all’interessata di “fornire tutte le dichiarazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire con immediatezza il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese”, la prof.ssa Settesoldi dichiarava “di aver conseguito l’attestato di due corsi di perfezionamento su Formazione della dirigenza scolastica presso l’Università di Firenze, 9 giugno 2001 – 8 giugno 2002”, permettendo quindi all’amministrazione di poter immediatamente controllare presso l’Università di Firenze che i corsi di perfezionamento indicati avevano durata annuale e prevedevano un esame individuale finale;

qualora la commissione avesse correttamente assegnato alla prof.ssa Settesoldi il punteggio relativo ai citati attestati, il suo punteggio finale sarebbe salito a 23,05 e quindi sarebbe stato superiore a quello dell’ultimo candidato inserito in graduatoria e le avrebbe permesso di essere ammessa al corso-concorso;

considerato che:

risulterebbe all’interrogante che, di fronte ad altre situazioni analoghe, in altre regioni il dirigente scolastico ha provveduto ad ammettere in soprannumero al corso-concorso quei candidati la cui valutazione presentasse aspetti contestati, anche a tutela dell’amministrazione che potrebbe risultare soccombente in giudizi promossi davanti ai tribunali amministrativi, con grave nocumento, anche economico, per la necessità di dover ripetere i corsi-concorsi già effettuati;

il corso-concorso della Toscana sta per iniziare o è appena iniziato;

si chiede di sapere, segnalando l’estrema urgenza di eventuali atti o provvedimenti ministeriali da assumere in merito, se il Ministro, qualora la ricostruzione dei fatti esposti risultasse confermata da appositi accertamenti, intenda intervenire per garantire un corretto ed omogeneo svolgimento dei corsi-concorsi su tutto il territorio nazionale.