Pubblicato il 4 dicembre 2014, nella seduta n. 365
GINETTI , CIRINNA' , VATTUONE , MARGIOTTA , ZANONI , SOLLO , MATTESINI , FAVERO , LAI , MOSCARDELLI , CUCCA , PEZZOPANE , PUPPATO , D'ADDA , BORIOLI , ALBANO , SCALIA , AMATI , MORGONI , ASTORRE , CHITI , FILIPPI , GRANAIOLA , GUERRIERI PALEOTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto lo scorso 1° dicembre 2014 il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
il provvedimento rivede la lista dei comuni montani e introduce novità sul calcolo della imposta, rimodula l'applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni montani;
i soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 sulla base del decreto devono effettuarlo in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014;
in particolare, il decreto stabilisce che sono esenti: i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)"; i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;
il decreto interministeriale suddivide i Comuni in 3 fasce, in base all'altitudine: quelli con altitudine fino a 281 metri sul livello del mare: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014; quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri sul livello del mare: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014; coloro che non posseggono tale qualifica (privati) dovranno conguagliare l'intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti); il decreto ministeriale 28 novembre 2014 (all'art. 2, comma 3) specifica che l'esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un'altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri sul livello del mare posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali o concessi a loro in affitto, restano esenti da IMU ai sensi dell'art. 2 comma 6, del decreto ministeriale 28 novembre 2014; quelli con altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014;
fino a oggi, i Comuni erano suddivisi sempre in 3 tipologie: comuni "interamente montani", tutti esenti da IMU; comuni "parzialmente montani", con terreni esclusi dall'IMU solo nelle zone considerate montane; ed enti locali "non montani", in cui i terreni rimanevano imponibili;
in precedenza il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevedeva all'art. 9, comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate nell'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; la lettera h), in particolare, disciplinava l'esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; per individuare la lista dei terreni esenti, era necessario riferirsi all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
successivamente, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, all'art. 4, comma 5-bis, ha previsto che con un apposito decreto ministeriale, venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si applicasse l'esenzione, sulla base: dell'altitudine, riportata nell'elenco ISTAT; dei soggetti che li detengono (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola o meno); l'esenzione veniva limitata ai soli soggetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, cioè ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola;
infine, il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (cosiddetto decreto Irpef), è tornato ancora una volta sul tema delle esenzioni e con la previsione di cui all'art. 22, comma 2, sostituendo il comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale, che individui una precisa lista di comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applichi l'esenzione IMU (già prevista per l'ICI) per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra: terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola; gli altri soggetti, diversi dai precedenti; così da garantire alle casse erariali un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, già a decorrere dal 2014;
se fino a oggi si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsi all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 18 maggio 2012 n. 3, a saldo i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova lista di Comuni considerati "montani", ridotta rispetto alla precedente;
alla luce della nuova normativa, quindi, solo 1.578 comuni saranno esentati dall'IMU del settore agricolo, rispetto ai 3.524 comuni attuali, mentre 2.568 comuni avranno un'esenzione parziale, limitata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali; tutti i soggetti, che non hanno tale qualifica, dovranno calcolare l'IMU prendendo a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25 per cento, moltiplicato per il coefficiente 135;
l'articolo 3 del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 dispone che anche quei terreni che a giugno 2014 non sono stati interessati dal tributo locale, dovranno conguagliare l'importo a dicembre 2014, in un'unica soluzione (senza alcun ravvedimento);
tutti i soggetti, che hanno pagato l'IMU sui terreni agricoli (non montani o non collinari) in acconto a giugno 2014 (applicando le aliquote 2013), dovranno versarla anche a saldo, ma tenendo presente che vengono applicate le nuove aliquote (aliquote 2014), se modificate con delibera dall'ente locale;
considerato che:
la legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente) prevede, tra l'altro, che le disposizioni afferenti i tributi periodici possono trovare applicazione solo dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge e che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia inferiore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della norma;
il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 prevede una decurtazione del fondo di solidarietà comunale sul "presunto" gettito aggiuntivo per i Comuni ai quali si applica l'IMU;
con l'entrata in vigore del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 una nuova fascia di contribuenti, prima esentati, verrebbero ad essere gravati da pesanti oneri economici nell'imminenza della scadenza prevista dalla legge per il 16 dicembre 2014,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prendere in considerazione la sterilizzazione, ai fini dell'osservanza del patto di stabilità 2014, degli effetti del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, anche per verificare l'effettività dei maggiori introiti;
se non ritengano opportuno, inoltre, rinviare il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli in osservanza dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.