Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02831

Atto n. 4-02831

Pubblicato il 14 ottobre 2014, nella seduta n. 330

DI BIAGIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il personale tecnico laureato delle università, al pari dei ricercatori, adempie ai compiti didattici come previsto dalla legge n. 341 del 1990;

l'articolo 12 della legge prevede infatti che i compiti didattici nell'ambito dei corsi di studio di cui alla stessa legge, possono essere conferiti tra gli altri, ai ricercatori, mediante l'istituto della supplenza a titolo gratuito e retribuito mentre l'articolo 16 stabilisce che "nelle dizioni «ricercatori» o «ricercatori confermati» si intendono comprese anche quelle di «assistenti di ruolo ad esaurimento» e di «tecnici laureati» in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto";

per quanto riguarda le facoltà di Medicina e chirurgia l'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e l'articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999, estendevano ai tecnici laureati, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, l'applicazione degli articoli 12 e 16 della legge n. 341 del 1990;

ne deriva che, per effetto della legge n. 370 del 1999, il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1992 dell'area tecnico-scientifica e socio sanitaria, può svolgere compiti didattici;

successivamente, le leggi n. 230 del 2005 e n. 240 del 2010 hanno previsto che "ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 341/1990, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa",

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti come sia possibile che, senza alcuna novella normativa, molte università italiane, tra cui l'Università di Napoli "Federico II", abbiano di fatto negato l'affidamento di compiti didattici ai tecnici laureati mentre altri atenei, tra cui l'Università "La Sapienza" di Roma, abbiano regolarmente registrato sul sistema U-GOV (sistema per la governance degli atenei) i tecnici laureati affidando loro corsi e moduli curriculari.