Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00212

Atto n. 2-00212 (procedura abbreviata)

Pubblicato il 14 ottobre 2014, nella seduta n. 330

ROMANO , DI BIAGIO - Ai Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

risultano agli interpellanti forti criticità in relazione alla recente decisione dei vertici dell'associazione nazionale Croce rossa italiana (CRI) di negare a tutto il personale militare in servizio a tempo determinato la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

la dirigenza dell'ente ha altresì definito l'annullamento di tutte le autorizzazioni, afferenti alla concessione dei benefici, precedentemente assegnate al personale richiamato in servizio temporaneo e il conseguente recupero, a danno degli interessati, di somme di denaro relative ai giorni di permesso fruiti, a seguito della decisione di considerarli come "non leciti";

la decisione, che presenta evidenti dubbi di legittimità, ledendo diritti normativamente sanciti, sarebbe motivata da un'erronea interpretazione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza, n. 2426/2014 che cita, a sua volta, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4232 del 13 luglio 2011, recitando: "non può reputarsi applicabile il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 come modificato per effetto modificato dall'art. 19, comma 1, della legge 8 marzo 2000 n. 53 - e poi, medio tempore, dall'art. 24, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010 n. 183 - al personale volontario in ferma prefissata";

il riferimento alle citate sentenze (TAR n. 2426 del 2014 e Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4232/2011) quale motivazione della revoca dei benefici ex lege n. 104 del 1992 risulta tuttavia fuorviante sotto diversi profili ad un'attenta disamina delle sentenze stesse, dalle quali risulta che esse sono incardinate sulla disciplina contemplata inerente al trasferimento ad altra sede di servizio (art. 33, comma 5) e non alla fruizione dei giorni di congedo;

l'orientamento del Consiglio di Stato espresso nella sentenza n. 4232/2011 è stato inoltre oggetto di un successivo mutamento di opinione della medesima quarta sezione che, nella sentenza n. 4047 del 19 giugno 2012, dichiara che "ragioni testuali e sistematiche inducono a considerare la novella dell'art. 24 [comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 2010] applicabile a tutto il personale dipendente" e, quindi, "la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze Armate, di Polizia ed ai Vigili del Fuoco";

è opportuno ricordare che nella "Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve", emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, si legge a pag. 14: "per tutti i volontari in ferma trovano piena applicazione il disposto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e le direttive n. DGPM/II/5/30001/L52 in data 26 marzo 2001 e DGPM/II/5/I/30001/L52 del 17 gennaio 2003, impartite dalla Direzione generale per il personale militare";

in particolare, la direttiva del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare (DGMIL II SSS 2013/0050374) avente per oggetto "Innovazioni normative in materia di tutela della maternità e paternità e tutela dell'handicap introdotte dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119" (Modifiche e integrazioni alle circolari n. DGPM/II/5/30001/L52 in data 26 marzo 2001 e DGPM/II/5/I/30001/L52 del 17 gennaio 2003), prevede al punto 3, lettera i), che possa fruire "dei citati tre giorni di permesso mensile nell'ambito dello stesso mese anche il dipendente che assiste il coniuge, un genitore o un fratello che si trovino in stato di handicap grave";

è opportuno precisare che il Corpo militare della Croce rossa italiana è un corpo ausiliario delle forze armate dello Stato, disciplinato dal decreto legislativo n. 66 del 2010, recante "Codice dell'ordinamento militare", modificato ed integrato con decreto legislativo n. 20 del 2012, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012, inerente, tra l'altro, allo stato giuridico, all'avanzamento e al trattamento economico e previdenziale di tutti militari dello Stato;

il Corpo militare della Croce rossa italiana per le sue attività istituzionali si avvale di un contingente di personale militare permanentemente in servizio con rapporto di pubblico impiego e da personale richiamato a tempo determinato, per un totale di circa 1.100 unità, e può contare altresì su un contingente di circa 19.000 militari volontari in congedo;

il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", individua, all'art. 3, i destinatari tra il personale in regime di diritto pubblico che "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato";

l'appartenenza del personale afferente al Corpo militare della Croce rossa italiana alla categoria del personale militare ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 è stata ribadita dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4283 del 18 marzo 2003;

in particolare, si legge nella citata sentenza che «il riferimento al personale militare e alle Forze di polizia di Stato contenuto nell'art. 3 del decreto legislativo n.165/2001 riguardi ogni tipologia di personale militare, essendo le parole "di Stato" riferite alle sole forze di polizia» e che, conseguentemente, «Il trattamento economico viene quindi determinato unilateralmente a conferma della permanenza di detto personale nel regime di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.165/2001 (...) Deve, quindi, concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è personale militare a tutti gli effetti e che tale natura determina la permanenza nel regime di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.165/2001 e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 68, comma 4 dello stesso decreto»;

i permessi retribuiti ex lege n. 104 del 1992 spettano, secondo quanto indicato sul sito web dell'INPS, ai lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità, ai lavoratori dipendenti genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, ai lavoratori dipendenti coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di familiari disabili in situazione di gravità;

sul medesimo sito web si chiariscono anche tutte le tipologie di lavoratori escluse dal beneficio, indicate come segue: gli addetti ai lavoro domestici e familiari (circolare n. 80 del 1995, punto 4), i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari (circolare n. 133 del 2000 punto 3.3) i lavoratori autonomi, i lavoratori parasubordinati. È di tutta evidenza che il personale militare della CRI non ricade all'interno di queste categorie e pertanto risulta pienamente applicabile, per tale personale, la normativa di tutela di cui alla legge n. 104 del 1992;

la scelta di negare deliberatamente un diritto sancito, a parere degli interpellanti soprattutto in situazioni di particolare gravità come quelle disciplinate dalla legge n. 104 del 1992, desta a parere degli interpellanti serie perplessità sulle scelte operative dei vertici della CRI, insistendo su una situazione di criticità che interessa in maniera particolarmente forte il Corpo militare a seguito della riorganizzazione di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, che sta seriamente pregiudicando l'operatività e la natura stessa della CRI e ledendo il diritto dei tanti lavoratori coinvolti;

le criticità e le discutibili scelte manageriali che hanno fatto seguito all'approvazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 sono state ripetutamente oggetto di atti di sindacato ispettivo (4-01932, 3-00181) e impegni rivolti al Governo, nonché della proposta di legge AS 1503, recante "Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e delega al Governo per il riordino della Croce rossa italiana", e finalizzata a porre rimedio ad una grave situazione che rischiano di determinare un complessivo snaturamento dello spirito e delle funzioni della Croce rossa italiana;

la situazione appare ancor più incomprensibile e assurda se si considera che la sospensione delle tutele relative all'assistenza e ai diritti delle persone disabili viene portata avanti da un ente umanitario, la cui vocazione e mission esplicita sarebbe il sostegno ai più deboli e agli indifesi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano intraprendere per garantire la tutela e il rispetto dei diritti sanciti in materia di assistenza alla disabilità e per rettificare le gravi criticità evidenziate, a sostegno delle famiglie coinvolte.