Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02825
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Atto n. 4-02825
Pubblicato il 14 ottobre 2014, nella seduta n. 330
RICCHIUTI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 72 dell'11 settembre 2007, ha avviato una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale;
con il decreto ministeriale n. 1101 del 6 marzo 2008, in fase istruttoria, i signori Attilio Benvenuto, Mario Belardi, Giuseppe Magno e Salvatore Luigi Smurra e i Signori Gennaro Bracigliano, Luca Carpentieri, Vincenzo De Nigris, Luca De Rosa, Antonio Gioia, Antonio Lo Polito, Enrico Santomauro e Enrico Senatore sono stati esclusi dalla procedura selettiva in questione per mancanza del requisito dell'effettuazione dei richiesti 120 giorni di servizio in qualità di volontario del Corpo nel quinquennio 2 gennaio 2002-1° gennaio 2007;
con le ordinanze n. 1341/2009 del 18 marzo 2008, n. 2856/09 del 5 giugno 2009 e n. 6130/2009 del 14 dicembre 2009, il Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari proposte dalle persone citate avverso il decreto di esclusione, ammettendo i ricorrenti alla procedura selettiva;
con i decreti ministeriali n. 170 del 6 agosto 2009 e n. 21 del 28 febbraio 2010, costoro sono stati riammessi alla procedura selettiva;
il 20 aprile 2010, con nota del Ministero dell'interno, si è dato avvio alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, tenutasi il 5 maggio 2010, per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
l'11 maggio 2010, con nota del Ministero, si comunicava alle persone citate l'assunzione nel profilo di vigile del fuoco con l'obbligo di frequenza del corso di formazione professionale della durata complessiva di 6 mesi, iniziato il 7 giugno 2010 e terminato alla conclusione del medesimo anno;
il 13 maggio 2010 essi hanno presentato la dichiarazione ai sensi del decreto legislativo n. 217 del 2005 nella quale hanno sottoscritto l'impegno, tra gli altri, a non aver alla data di assunzione in servizio altro tipo di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o datore di lavoro privato: ognuna di queste persone ha corrisposto gli impegni sottoscritti, interrompendo i rapporti di lavoro in essere presso privati datori di lavoro; nel frattempo i 12 vigili del fuoco hanno preso servizio presso vari comandi del Nord Italia;
il Ministero dell'interno, con nota dell'11 luglio 2011, ha dato esecuzione alla sentenza intervenuta del Consiglio di Stato n.9 del 24 aprile 2011 e conseguentemente ha proceduto anche all'annullamento del provvedimento di assunzione dei 12 vigili del fuoco interrompendo in questo modo il rapporto di lavoro con le persone citate;
i provvedimenti sono stati impugnati dai 12 vigili del fuoco i quali hanno rappresentato che l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9/2011 non poteva legittimare anche la rimozione dei provvedimenti di assunzione che sono stati emessi senza l'esplicitazione da parte del Ministero della loro subordinazione all'esito del giudizio di merito con conseguente perdita anche del precedente impiego da parte degli stessi vigili;
tutti i 12 vigili hanno adito il giudice amministrativo avverso i provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione;
i 12 vigili del fuoco, insieme alle loro famiglie, stanno vivendo una situazione drammatica in ragione del "licenziamento" subito dal Ministero dopo che gli stessi si sono licenziati dai precedenti posti di lavoro ed aver prestato, senza soluzione di continuità, servizio per anni;
il datore di lavoro non può far ricadere sul lavoratore reclutato e successivamente ammesso in servizio a tempo indeterminato le conseguenze negative delle sue valutazioni discrezionali, privandolo del posto di lavoro;
nell'ordinamento italiano non esiste un'assunzione a tempo indeterminato con riserva, essendo l'assunzione sempre e soltanto definitiva, soprattutto con riferimento ai rapporti di pubblico impiego;
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 179 del 23 aprile 2001, rileva che: quando il giudice amministrativo, con pronuncia cautelare, abbia ammesso con riserva il ricorrente alla prova concorsuale, se il ricorrente supera le prove, l'amministrazione può scegliere di congelare la fase successiva del procedimento di assunzione in attesa della sentenza di merito, oppure procedere all'assunzione definitiva; non può procedere invece ad un'assunzione con riserva… l'amministrazione se non ritiene di dover assumere in via definitiva il ricorrente risultato nel frattempo vincitore e deve soprassedere da qualsiasi provvedimento di nomina che non aveva i criteri della definitività,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative di propria competenza intenda assumere, di carattere amministrativo o normativo, per provvedere alla riassunzione dei 12 vigili del fuoco.