Pubblicato il 8 ottobre 2014, nella seduta n. 327
VACCIANO , SIMEONI , FATTORI , TAVERNA , MORONESE , NUGNES - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che nel tratto di mare di pertinenza del Comune di Terracina (Latina), nelle date comprese tra il 16 e il 19 ottobre 2014 e per il secondo anno consecutivo, si svolgerà la Tappa mondiale dei bolidi offshore "Uim class -1 Powerboat Championship", edizione 2014. Tale competizione insisterà su uno specchio d'acqua riconosciuto come SIC (sito interesse comunitario), poiché nei fondali sottostanti sono presenti "praterie di Posidonia", pianta acquatica che dà origine ad una tipologia di habitat (codice 1120) meritevole di protezione e salvaguardia, come specificato nell'allegato I della direttiva 92/43/CE, nota anche come "direttiva Habitat";
considerato che:
nella decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 novembre 2013, relativa alla direttiva 92/43/CE, questo sito al largo delle coste pontine viene annoverato nella lista dei SIC con codice univoco IT6000013. Inoltre, per questo fondale in particolare, la Regione Lazio nel 2007 ha stanziato 900.000 euro tramite il progetto regionale "Marenostrum", pianificato secondo gli obiettivi di rete Natura 2000, principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, col fine di favorire la protezione ed il ripopolamento delle specie ittiche e vegetali;
la valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo introdotto dall'articolo 6, comma 3, della "direttiva Habitat" e ha come obiettivo la salvaguardia dell'integrità dei SIC attraverso il vaglio delle interferenze di eventuali piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale;
per la gara di bolidi acquatici la competenza spetta alla Regione Lazio e risulta agli interroganti che non sia stata aperta alcuna istruttoria relativa ad una valutazione di incidenza. Inoltre, da parte degli organizzatori della gara non è stato intrapreso alcuno studio "volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi" come ricorda l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento attuativo della direttiva Habitat;
in aggiunta e per completezza d'indagine su più livelli amministrativi, sono stati inoltrati sia un esposto denuncia alla Capitaneria di porto di Gaeta (Latina) che un'interrogazione indirizzata al presidente del Consiglio regionale del Lazio, il quale ha, peraltro, concesso il patrocinio al concorso acquatico pur in assenza della valutazione di incidenza;
considerato inoltre che:
le praterie di Posidonia ricadono tra gli habitat di importanza prioritaria, come meglio precisato al comma 4 dell'art. 6 della direttiva Habitat: "Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico", e ribadisce l'estrema opportunità della valutazione di incidenza, dettata dal carattere prioritario della tipologia di habitat;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, all'art. 15 recita: "Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento". Dunque, a parere degli interroganti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'organo competente in materia di vigilanza, sorveglianza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente e la Capitaneria di porto, in particolare il Reparto ambientale marino (RAM), posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'ambiente, costituisce il braccio operativo che svolge compiti tecnici operativi nel contesto delle aree marine protette;
considerato altresì che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010, C-491/08, condanna l'Italia per non aver rispettato un SIC in Sardegna spianando, così, la strada alla procedura di infrazione, già aperta in precedenza dalla Commissione sotto la spinta di associazioni ambientaliste. In occasione di questa sentenza, la Corte ha anche chiarito che gli Stati hanno l'obbligo di applicare le misure di salvaguardia di cui agli artt. 4 e 6 della direttiva, compresa la valutazione di incidenza, fin dal momento in cui il sito è proposto come SIC. Il fatto che, a distanza di 18 anni, la Corte ancora si pronunci nei confronti del nostro Paese, a parere degli interroganti, dimostra che i principi e la metodologia di tutela dettati dalla direttiva non sono stati completamente assorbiti nella prassi nazionale e regionale. Inoltre, è opinione degli interroganti che un modello di sviluppo responsabile e sostenibile non possa prescindere da investimenti economici produttivi, i quali, però, devono essere regolati da parametri di rigore scientifico, evitando di decidere in base alla convenienza economica o ad altro tipo di pressioni. Uscire fuori dal seminato normativo garantisce, se non altro, l'apertura di una certa ed ennesima procedura di infrazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di verificare se siano state rispettate le procedure richieste, anche in considerazione del fatto che il tratto di mare prescelto per lo svolgimento della gara offshore rientra nel SIC;
se non intenda attivarsi presso l'amministrazione competente affinché venga appurato il rispetto dell'iter autorizzativo dettato dalla direttiva Habitat, in primis la valutazione di incidenza, e dalle relative leggi nazionali e regionali e, in caso di eventuali violazioni accertate, se ritenga di avvalersi dei poteri sostitutivi al fine di impedire lo svolgimento della manifestazione che, a parere degli interroganti, potrebbe comportare l'ennesima apertura di procedura di infrazione.