Atto n. 4-02746

Pubblicato il 1 ottobre 2014, nella seduta n. 321

MAURO Giovanni - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

l'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero", prevede che quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'art. 2, comma 1, della legge n. 392 del 1941, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziari ai sensi dell'art. 19 della legge n. 119 del 1981, nonché ai sensi della legge n. 26 del 1957, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 2179/14 del 14 maggio 2014, depositata in data 28 agosto 2014, ha respinto i ricorsi, presentati dagli avvocati Antonio Borrometi e Francesco Stornello per conto dell'ordine degli avvocati di Modica e, personalmente, da alcuni avvocati del foro di Modica, volti all'annullamento del decreto del Ministro dell'8 agosto 2013, che aveva disposto l'utilizzazione degli immobili sede del sopprimendo Tribunale di Modica al servizio del Tribunale di Ragusa accorpante, solo per 2 anni ed unicamente per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti alla data del 14 settembre 2013, e del provvedimento del presidente del Tribunale di Ragusa del 13 febbraio 2014, con il quale è stato disposto che presso il Tribunale di Modica siano trattati esclusivamente i procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013 relativi a cause civili ed altro e che presso il palazzo di giustizia di Ragusa siano trattati i procedimenti relativi a tutti gli altri settori, nonché indistintamente tutti quelli sopravvenuti successivamente alla data del 13 settembre 2013;

l'iter dell'accorpamento al Tribunale di Ragusa risulta in fase di avanzata realizzazione e, peraltro, di recente sono stati già messi a disposizione dall'amministrazione comunale di Ragusa dei nuovi locali;

la persistenza dell'allocazione di alcuni uffici del Tribunale di Ragusa presso il preesistente Tribunale di Modica, per un tempo superiore a quello inizialmente fissato, non appare suffragata da idonee motivazioni;

il persistente utilizzo dell'ex Tribunale di Modica appare in contrasto con lo spirito della riforma che tende ad ottenere risparmio della spesa e soprattutto migliore efficienza e funzionalità,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali ipotesi che prevedano il protrarsi dell'utilizzo dei locali del Tribunale di Modica oltre il tempo che fu stabilito dal Ministro pro tempore e che cosa ne pensi;

se non ritenga preoccupante la formulazione di eventuali ipotesi che, in variazione dei provvedimenti transitori già adottati dal presidente del Tribunale di Ragusa per l'utilizzo temporaneo dei locali del soppresso Tribunale di Modica, prevedano un trasferimento presso la soppressa sede anche di sola parte dei fascicoli già trasferiti presso l'accorpante sede o di fascicoli fisiologicamente già assegnati o da assegnare al Tribunale di Ragusa.