Pubblicato il 31 luglio 2014, nella seduta n. 296
ARACRI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli sono assoggettate ad aliquota IVA al 10 per cento. La Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede infatti l'applicazione di detta aliquota alle "prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito", ma prevede anche alcune esenzioni (art. 10, comma 1, n. 14): le prestazioni di trasporto di persone effettuate mediante veicoli da piazza (taxi) e altri mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto locale marittimo, lacuale e fluviale non sono infatti sottoposti ad alcuna aliquota IVA. La norma specifica inoltre che "si considerano urbani i trasporti effettuati nei territori di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri";
l'imposta non si applica quindi al trasporto di persone e bagagli tramite taxi e a tutte le prestazioni di trasporto urbano marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, come confermato anche dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 7/E del 14 gennaio 1998;
è evidente una notevole incoerenza normativa delle disposizioni in vigore: l'esenzione dall'IVA è prevista, quanto al trasporto terrestre, per i soli veicoli cosiddetti "da piazza" e non per il trasporto di linea, mentre per i trasporti per vie d'acqua l'imposta non è dovuta neanche per il trasporto di linea;
lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha riconosciuto la necessità di uniformare l'imposizione IVA sul trasporto urbano di linea con il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante "Disposizioni tributarie urgenti" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che però ha confermato il regime di esenzione previsto per i trasporti urbani per vie acquatiche nonché per i taxi (Tabella A, parte III, sopraccitata);
inoltre la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ha previsto l'assoggettamento a IVA senza distinzioni del trasporto di persone e dei rispettivi bagagli;
il mancato assoggettamento all'imposta non permette alle imprese che operano nel trasporto di linea per vie acquatiche di poter detrarre l'imposta loro addebitata sugli acquisti (carburante, rifornimenti, servizi) secondo un principio di neutralità;
tale disparità di trattamento, per il quale il trasporto di linea è tutto assoggettato all'IVA al 10 per cento salvo quello per vie acquatiche, non ha alcuna giustificazione giuridica, bensì viola i principi di ragionevolezza e uguaglianza nonché il principio di neutralità dell'IVA, dato che pone definitivamente a carico dell'operatore di trasporto di linea per vie d'acqua l'onere del tributo, come se fosse un consumatore finale e non un erogatore di servizi,
si chiede di sapere:
quali iniziative normative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere con urgenza per uniformare il regime dell'IVA dei trasporti urbani di linea assoggettando all'aliquota del 10 per cento anche le prestazioni di trasporto urbano di linea effettuate per vie acquatiche;
se non intendano adottare al più presto una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 contribuendo così, senza alcun onere a carico dello Stato, ad armonizzare il diritto interno con gli obblighi comunitari, come previsto dalla direttiva 2006/112/CE.