Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01133

Atto n. 3-01133 (in Commissione)

Pubblicato il 24 luglio 2014, nella seduta n. 290
Svolto nella seduta n. 155 della 6ª Commissione (13/11/2014)

RICCHIUTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno. -

Premesso che:

la capacità di riscossione dei Comuni italiani (intesa come idoneità pratica di un Comune a incassare le entrate proprie previste all'inizio dell'anno) è analizzata dal rapporto "OpenBilanci", servizio di "OpenPolis" che analizza i bilanci dei Comuni italiani. Vengono evidenziate le sperequazioni evidenti tra aree geografiche del Paese: ai primi posti si collocano Trento (88,53 per cento) e Olbia (90,19 per cento), subito dietro alla capolista Bolzano, che riscuote il 91,77 per cento di quanto le spetta. I Comuni capoluogo di provincia che riscuotono meno delle metà di quanto previsto sono Reggio Calabria (46,7 per cento), Isernia (46,58 per cento), Trapani (44,11 per cento) e Palermo (43,69 per cento);

la gestione efficiente delle entrate locali costituisce un'imprescindibile necessità per il corretto funzionamento di un sistema fiscale incentrato sull'adempimento spontaneo, configurandosi altresì come funzioni essenziali e strategiche nell'ambito delle attività gestionali dell'ente, da cui deriva la sua stessa continuità istituzionale: ciò appare evidente alla luce del progressivo decremento dei trasferimenti erariali statali a favore delle entrate proprie, del correlato processo di federalismo fiscale e della responsabilizzazione istituzionale e politica conseguente;

la legge 11 marzo 2014, n. 23, reca una delega al Governo, per adottare provvedimenti legislativi anche mirati alla revisione dell'attuale sistema di riscossione delle entrate degli enti locali; all'articolo 10, comma 1, le lettere c) ed e) riguardano, infatti, la revisione dell'attuale sistema di riscossione delle entrate degli enti locali mediante ingiunzione e il riordino della disciplina della gestione esternalizzata dei servizi di riscossione;

i crediti degli enti locali presentano, nella maggior parte dei casi, un valore unitario nominale al di sotto dei 1.000 euro; ma le attuali procedure, poste a tutela del cittadino-contribuente moroso, determinano un aggravamento dell'iter di recupero dei crediti di basso valore al punto di renderlo antieconomico: per attivare una procedura esecutiva o cautelare in relazione a crediti fino a 1.000 euro, a fronte di un'ingiunzione fiscale ovvero di una cartella esattoriale non pagata, occorre inviare al debitore un nuovo sollecito contenente una comunicazione dettagliata sul debito, e solo trascorsi 4 mesi dall'imposto intervallo, perdurando l'inadempimento, è possibile procedere in tal senso;

stando ad uno studio realizzato da "KPMG" nel 2013 sui modelli di recupero crediti per la pubblica amministrazione, l'applicazione di un modello stragiudiziale di recupero crediti agli enti pubblici, oltre a consentire un consistente abbattimento dei residui attivi dei bilanci comunali, genererebbe un valore aggiunto stimato in circa 5 miliardi di euro di crediti recuperati senza iscrizione a ruolo delle posizioni debitorie;

considerato che:

l'attività di recupero crediti stragiudiziale consiste essenzialmente nell'invio di solleciti di pagamento, nell'invito telefonico a pagare rivolto allo stesso debitore, al fine di indurlo a versare spontaneamente all'ente quanto dovuto. Nel complesso, si tratta di attività che già richiedono particolari abilitazioni (conduzione di un'agenzia di affari per il recupero crediti, previo possesso della licenza della Questura competente per territorio ai sensi dell'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciata a fronte della verifica dei requisiti di onorabilità civile e morale del soggetto richiedente; l'agenzia deve inoltre essere iscritta alla locale Camera di commercio);

prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, di natura sia tributaria che patrimoniale; a tal fine, il Comune può, già oggi, avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero. Ad oggi, vi è una sostanziale assenza nel contesto nazionale di modelli ed operatori dedicati al recupero stragiudiziale e giudiziale dei tributi locali. Si registrano, quindi, tempi di riscossione lunghi e performance di recupero della riscossione coattiva inadeguate (come segnalato dai frequenti rilievi della Corte dei conti);

l'Agenzia delle entrate, con circolare 26/E del 1° agosto 2013 sulle perdite sui crediti, ha fornito chiarimenti riguardanti la radiazione di crediti, legittimando pienamente l'utilizzo delle relazioni delle imprese di recupero crediti a tale scopo,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione da parte degli enti locali, fornendo maggiore flessibilità alle procedure di recupero dei crediti e salvaguardando, nel contempo, gli interessi erariali;

se non ritengano di precisare, attraverso i decreti di attuazione della delega fiscale, la possibilità e la liceità per gli enti locali dell'esternalizzazione delle attività di recupero delle proprie entrate ad agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.