Atto n. 2-00445

Pubblicato il 23 ottobre 2003
Seduta n. 477

BORDON, GIARETTA, PETRINI, BATTISTI. - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

nella Regione Veneto interi settori produttivi dipendono dalla presenza di lavoratori migranti, in special modo nel distretto della concia di Arzignano e nelle metalmeccaniche di qualità di Treviso e Vicenza;

la sola cittadina di Arzignano, polo mondiale della lavorazione della pelle che rappresenta da sempre area fertile per l’inserimento di lavoratori migranti, su una popolazione residente di 24.164 abitanti, fa registrare una presenza di circa 3.282 cittadini extracomunitari, pari al 13,5% del totale;

in un contesto siffatto, laddove l’immigrazione è considerata dalle associazioni imprenditoriali “un fenomeno di dimensioni strutturali e l’apporto della mano d’opera non residente appare comunque determinante e perdurante nel tempo” (Organizzazioni imprenditoriali del Veneto, Documento 12 maggio 2003), negli ultimi 12 anni sono state concesse 140 cittadinanze ad immigrati;

da qualche mese si registra però una inversione di tendenza: il sindaco di Arzignano Gianfranco Signorin e l’assessore all’immigrazione Paolo Cassan hanno denunciato alcuni casi di istanze rifiutate, benché fossero formalmente conformi alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed ai relativi regolamenti di esecuzione che contemplano l’istituto della concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia che abbiano acquisito i requisiti previsti dalla normativa stessa;

la motivazione addotta, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Arzignano in una lettera inviata il 9 ottobre scorso al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, e come appare nel dispositivo del decreto di diniego, “non è riconducibile a motivazioni tecniche, o a valutazioni di opportunità, ma si riferisce ad una sorta di tutela dell’interesse pubblico per evitare – si cita testualmente – che l’introduzione a titolo stabile di un soggetto nell’ordinamento nazionale non procuri allo stesso danni o lacerazioni”;

si rimane perplessi sulla necessità di notificare ad personam provvedimenti che contengono affermazioni di principio siffatte;

tutte le istanze che sono state respinte presentano la firma del Sottosegretario per l’interno, on. Maurizio Balocchi;

la nostra Costituzione (artt. 3 e 10) e molte direttive europee combattono qualsiasi forma di discriminazione nei confronti degli extracomunitari, secondo il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;

le valutazioni soggettive, sia di tipo più generalmente filosofico che di tipo più strettamente politico e legislativo, possono essere fatte valere, al di là della loro più o meno palese discutibilità, nel momento della formazione della legge, ma non possono in alcun modo far venire meno il dovere di chi ha responsabilità di Governo di attenersi alle disposizioni normative vigenti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare quale sia la motivazione di coerenza e di opportunità che porta alla stesura ed alla notificazione ad personam di decreti di rigetto che hanno nella forma accezioni discriminatorie;

se non si ritenga altresì necessario intervenire tempestivamente per sanare una situazione che, se verificata, lede il diritto di lavoratori immigrati che hanno maturato i requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana;

se non si ritenga che la situazione in oggetto configuri una violazione della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 18 aprile 1994. (Svolta in corso di seduta)