Atto n. 4-02341

Pubblicato il 17 giugno 2014, nella seduta n. 263

CRIMI , NUGNES , MARTELLI , MORONESE , BERTOROTTA , FUCKSIA , BLUNDO , MANGILI , SANTANGELO , CAPPELLETTI , SERRA , PUGLIA , GAETTI , GIROTTO , MOLINARI , VACCIANO , BUCCARELLA , FATTORI , LEZZI , MORRA , SCIBONA , DE PIETRO , DONNO , MONTEVECCHI , PAGLINI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

a metà degli anni novanta il Comune di Brescia e l'azienda servizi municipalizzati di Brescia (prima A.S.M. Brescia, in seguito A.S.M. Brescia SpA - Società per Azioni-, infine A.2.A. SpA per effetto della sua fusione con A.E.M. SpA di Milano), allora partecipata al 100 per cento dal Comune medesimo, stipularono con la città un "patto ambientalista" avente quale fine ultimo l'adozione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, cosiddetto "a doppio binario" (definizione coniata da Paolo Degli Espinosa, membro del comitato scientifico di Legambiente, fra i promotori del progetto), consistente nel destinare metà delle circa 500.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani (RSU) allora prodotte nella provincia di Brescia ad un impianto di incenerimento di nuova costruzione, che sarebbe stato realizzato in seguito da A.S.M. Brescia, e la restante metà ad una raccolta differenziata finalizzata al riciclo dei materiali recuperati;

in seguito alla stipula del succitato "patto", dal 1° luglio 1998 è attivo nel Comune di Brescia un inceneritore (cosiddetto T.U. o termoutilizzatore, così come denominato dall'azienda), inizialmente autorizzato alla combustione di rifiuti solidi urbani tramite 2 linee di incenerimento, ciascuna predisposta a ricevere 133.000 tonnellate di RSU (266.000 il computo totale), nel rispetto degli accordi sottoscritti nel "patto";

nel 2004, le citate linee di combustione sono state affiancate da una terza linea, la quale ha contribuito al raggiungimento di una portata complessiva di conferimento prossima alle 800.000 tonnellate annue di rifiuti e di una capacità produttiva energetica annua da centinaia di milioni di chilowattora (kWh): a titolo di esempio, nel 2011 l'inceneritore ha bruciato 795.631 tonnellate di rifiuti, producendo energia elettrica per 602 milioni di kWh. La suddetta terza linea era in origine isolata dalle altre 2 per mezzo di un setto separatore (oggi non più esistente), avente funzione di suddividere gli RSU destinati alle prime 2 linee di combustione dalle biomasse e dai rifiuti assimilabili alle biomasse, destinati invece alla terza linea;

nell'anno 2000, il Comune di Brescia ha istituito un "osservatorio sul termoutilizzatore", tramite il quale a tutt'oggi controlla l'impianto di incenerimento; sin dal suo avvio, l'Osservatorio redige un "Rapporto sul Termoutilizzatore", su base biennale, il quale rende accessibili al pubblico i dati inerenti al funzionamento dell'impianto, provenienti dal monitoraggio di cui l'impianto medesimo dispone: dal controllo istituzionale promosso dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA Lombardia), ASL (Azienda sanitaria locale) e Provincia di Brescia, alle indagini effettuate dall'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, su commissione di A.S.M. Brescia SpA in seguito A.2.A. SpA;

in data 8 agosto 2012, a causa di un guasto all'apparato elettrico, nell'impianto di incenerimento di Brescia la combustione dei rifiuti è stata mantenuta a basse temperature per un tempo di circa un'ora, provocando anomale ed importanti emissioni di diossine in atmosfera. In riferimento a tale episodio, la magistratura ha disposto l'esecuzione di indagini atte ad individuare responsabilità nell'accaduto;

considerato che:

in attuazione della direttiva comunitaria n. 96/61/CE, recepita dall'Italia con decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, la Regione Lombardia ha provveduto al rilascio, con decreto n. 9560 del 31 agosto 2007, della prima Autorizzazione integrata ambientale (AIA) a beneficio dell'impianto sopracitato, integrando ogni autorizzazione precedente alla sua concessione;

la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, prevede che gli Stati membri della comunità europea, al fine di garantire una gestione dei rifiuti priva di rischi per la salute umana e l'ambiente, adottino misure per il trattamento dei loro rifiuti in funzione di una "gerarchia dei rifiuti", ovvero un ordine di priorità come di seguito elencate: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento;

la Regione Lombardia ha recepito la "gerarchia dei rifiuti"- stabilita dalla direttiva europea sopracitata - all'interno della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

tale Piano ritiene non necessario procedere ad un ulteriore sviluppo del parco degli impianti di trattamento per il rifiuto urbano residuo (RUR), in termini di nuove autorizzazioni e/o di ampliamenti delle strutture esistenti; evidenzia inoltre come già nel 2010 la capacità impiantistica della Regione era da ritenersi sufficiente, a livello quantitativo, in grado perfino di ovviare al recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali; infine certifica, per gli impianti operativi in Lombardia, con riferimento al 2011, una capacità complessiva di incenerimento pari a 2.521.600 tonnellate annue; capacità, questa, da ritenersi eccessiva a parere degli interroganti, considerato che il quantitativo di rifiuto urbano residuo prodotto in Lombardia nell'anno precedente, il 2010, si è attestato a 2.133.885 tonnellate, con una previsione per il 2020 di 1.112.361 tonnellate annue, pertanto con una diminuzione netta di ben 1.021.524 tonnellate rispetto al 2010; la capacità impiantistica al 2020 risulta quindi sovrastimata, poiché eccedente di ben 1.298.003 tonnellate annue rispetto alla previsione circa la produzione;

il Consiglio regionale di Regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio regionale del 3 dicembre 2013 - n. X/209, ha approvato la risoluzione inerente al PRGR precedentemente richiamato, impegnando la Giunta regionale a definire, per quanto concerne gli impianti di incenerimento, scenari e criteri di decommissioning, ovvero di selettiva e progressiva disattivazione degli o delle singole linee di combustione, coerentemente con la graduale diminuzione della produzione del rifiuto urbano residuo regionale, al fine di favorire la dismissione degli impianti meno efficienti sotto il profilo ambientale;

considerato inoltre che:

le diverse tipologie di rifiuto ad oggi conosciute sono state catalogate e normate per mezzo dell'Allegato I alla direttiva europea 75/442/CEE, comunemente noto come "Catalogo europeo dei rifiuti" (CER), il quale è applicato indistintamente a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero, ed è oggetto di periodica revisione. Gli 839 codici CER (sequenze numeriche composte da 6 cifre suddivise in tre coppie, che identificano il rifiuto in base al processo produttivo dal quale è originato) sono inseriti all'interno del cosiddetto "Elenco dei rifiuti" istituito dall'Unione europea con la decisione 2000/532/CE. L'"Elenco dei rifiuti" è stato recepito dall'Italia a partire dal 1º gennaio 2002, nonché trasposto in due provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti: l'allegato D alla parte IV^ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche (cosiddetto Testo unico ambientale), e il decreto ministeriale 2 maggio 2006 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A, della Direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000) in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006;

la sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V^ del predetto decreto legislativo definisce le "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera N e sezione 2, paragrafo 1, lettera H)";

considerato altresì che:

in seguito alla Conferenza regionale dei servizi tenutasi in data 22 gennaio 2014, la Regione Lombardia ha provveduto al rilascio di una nuova AIA per l'inceneritore di Brescia, con decreto n. 1494 del 25 febbraio 2014 della Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, prescrivendo che almeno il 30 per cento dei combustibili ad esso destinati sia costituito da rifiuti speciali, ed elencando tali tipologie di rifiuto all'interno della Tabella B.4 di tale dispositivo;

anticipando la citata Conferenza regionale dei servizi, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha dichiarato che "Il Comune segnalerà la sua indisponibilità ad ampliare l'elenco dei codici di rifiuti assimilabili a biomasse conferibili all'inceneritore", poiché, sempre secondo quanto affermato dal Sindaco "quando l'inceneritore nacque il Comune espresse l'orientamento: 30 per cento di biomasse e tetto al conferito" ("Bresciaoggi" del 22 gennaio 2014);

considerato infine che:

dalla "Relazione sul funzionamento del Termoutilizzatore di Brescia - Anno 2012" (presa a titolo d'esempio per rappresentare l'attività ultradecennale dell'inceneritore), redatta da Aprica SpA in ottemperanza al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 e al decreto della Giunta regionale 15 febbraio 2012 n.IX/3019 di Regione Lombardia, si evince che i materiali in ingresso all'inceneritore associati a codici CER riconducibili alla classificazione delle biomasse risultano conferiti all'impianto soltanto in minima parte (15.618 tonnellate sulle 736.185 tonnellate totali, ovvero il 2,1 per cento), mentre il resto, escludendo i rifiuti solidi urbani, è costituito da rifiuti speciali. Pertanto, a parere degli interroganti, la percentuale di biomassa (richiamata in più occasioni a mezzo stampa dal Sindaco Del Bono) che verrebbe conferita all'impianto nella misura del 30 per cento sin dall'avviamento della terza linea di combustione non corrisponde alla realtà dei fatti, poiché, ad esempio, nel solo 2012 essa si è attestata a poco più del 2 per cento;

è opinione degli interroganti che non sia corretto, da parte degli amministratori locali, identificare agli occhi dell'opinione pubblica come "biomasse" i rifiuti di seguito elencati ed autorizzati all'ingresso nell'inceneritore di Brescia (come da tabella B.4 dell'AIA rilasciata nel mese di febbraio del 2014), poiché, per loro natura, sarebbe più opportuno venissero considerati come "Rifiuti Speciali", in coerenza con il conferimento minimo del 30 per cento concordato in fase di rilascio dell'AIA: CER 03 03 07, scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone (pulper di cartiera); CER 19 08 05, fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; CER 19 12 10, rifiuti combustibili (combustibile derivato da rifiuti - CDR, ora combustibile solido secondario - CSS);

gli impegni concordati nell'AIA implicano, a parere degli interroganti, un rischio per la salute umana nonché per l'ambiente, dunque vanificano gli obiettivi cui si rivolgono le pratiche virtuose promosse dalla cittadinanza e contravvengono alle disposizioni del Consiglio regionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, al fine di assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente, non intenda verificare il corretto iter autorizzativo con il quale si è pervenuti al rinnovo della citata autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione Lombardia;

se non ritenga opportuno suggerire una revisione e/o correzione delle proporzioni nel rapporto tra i rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali destinati al conferimento all'interno del rinnovo dell'AIA, in conformità agli impegni imposti alla Giunta regionale dal Consiglio regionale Lombardia, in modo da consentire la disattivazione progressiva dell'impianto o delle singole linee di combustione;

se ritenga corretto identificare con l'espressione "biomasse" i materiali elencati in premessa con codice C.E.R. di riferimento, conferibili all'impianto secondo le disposizioni contenute nel rinnovo dell'AIA, o se non ritenga più opportuno qualificarli con altra definizione più aderente alle disposizioni di legge, ad esempio quella di "rifiuti speciali";

se non intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, sollecitare l'amministrazione comunale bresciana alla rettifica dell'errata informazione sino ad oggi divulgata ai cittadini in materia di biomasse conferite all'impianto, la cui percentuale sul totale conferito a giudizio degli interroganti non è, e non sarà, del 30 per cento, come più volte dichiarato a mezzo stampa dagli amministratori locali, bensì di poco superiore al 2 per cento, preso l'anno 2012 a titolo di esempio, nonché alla corresponsione di una consapevolezza più confacente alla realtà dei fatti, coerente con i dettami normativi e priva di distorsioni nelle definizioni ivi contenute, ad esempio elencando le tipologie di rifiuti così come riportati all'interno dell'AIA, ed attribuendo loro descrizioni conformi alla legislazione italiana vigente.