Pubblicato il 27 maggio 2014, nella seduta n. 248
GIROTTO , GAMBARO , DE PETRIS , MERLONI , ICHINO , PELINO , COLLINA , CONSIGLIO , CARRARO , SCIASCIA , BIGNAMI , MOLINARI , CASTALDI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. -
Premesso che:
in data 19 dicembre 2013 è stata emanata la circolare n. 36 delle direzioni centrali "Normativa" e "Catasto e cartografia" dell'Agenzia delle entrate, con la quale sono stati approfonditi, da un lato, i profili catastali rilevanti degli impianti fotovoltaici e, dall'altro, i profili fiscali;
in passato si era creata un'evidente discrasia: l'Agenzia del territorio, infatti, ha sempre sostenuto che gli impianti fotovoltaici, come pure quelli eolici e le altre centrali elettriche, devono essere considerati beni immobili, perché lo spostamento degli stessi non può avvenire senza oneri gravosi. L'Agenzia delle entrate, invece, fino alla circolare citata, ha ritenuto che gli stessi impianti, che ai fini catastali sono immobili, ai fini della fiscalità devono essere considerati beni mobili. Il provvedimento del 19 dicembre 2013, derivante evidentemente dall'incorporazione dell'Agenzia del territorio da parte dell'Agenzia delle entrate, elimina questa discrasia, chiarendo che gli impianti, salvo alcune eccezioni, sono sempre considerati immobili, sia ai fini catastali che a quelli fiscali;
in particolare, gli impianti fotovoltaici sono considerati beni mobili quando incrementano il valore catastale di un immobile in una percentuale inferiore al 15 per cento o nei casi seguenti: 1) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso; 2) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato per immobili già censiti al catasto; 3) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;
in tutti gli altri casi, quindi, gli impianti fotovoltaici dovranno essere considerati alla stregua di beni immobili e agli stessi si applicherà una percentuale di ammortamento del 4 per cento. Per i pannelli fotovoltaici che non risultino accatastati autonomamente, in quanto totalmente o parzialmente integrati nell'unità immobiliare, si seguirà la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventati parte integrante e l'aliquota applicabile sarà quella del bene in cui l'impianto risulta integrato, quindi usualmente il 3 per cento;
ne consegue, ad esempio, che un'impresa proprietaria di un impianto fotovoltaico prima della circolare del dicembre 2013 deduceva dal suo reddito d'impresa una quota pari al 9 per cento dei costi dell'impianto (l'aliquota d'ammortamento prevista per i beni mobili), mentre adesso, considerato che l'impianto deve essere ammortizzato con l'aliquota prevista per i beni immobili, cioè il 4 per cento, deduce meno e, sebbene abbia un periodo di ammortamento più lungo, potrà abbattere il carico fiscale in maniera meno consistente;
dagli ultimi dati del GSE (gestore dei servizi energetici) i contribuenti penalizzati dalla circolare n.36/E/2013 sarebbero circa 313.000, i quali hanno installato impianti con potenza compresa tra 3 e 20 chilowatt;
considerato che:
i pannelli fotovoltaici si caratterizzano, altresì, per la loro "autonomia strutturale", che consente loro di funzionare a prescindere dai supporti su cui sono installati. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, infatti, hanno una vita utile decisamente inferiore a quella dei fabbricati su cui sono realizzati. Le associazioni di categoria hanno rilevato come i pannelli fotovoltaici abbiano una vita utile mediamente pari a 25 anni;
ai fini dell'assoggettabilità degli impianti alle imposte comunali sugli immobili, occorre inoltre valutare la natura di "opera di pubblica utilità" riconosciuta ex lege (ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003) ai parchi fotovoltaici, in quanto impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Anche la giurisprudenza tributaria (a solo titolo di esempio la sentenza n. 11 del 12 gennaio 2009 della commissione provinciale tributaria di Bologna, riferita ad un impianto eolico, ma facilmente estendibile a quelli fotovoltaici) ha rimarcato la funzione di pubblica utilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di farli rientrare nella categoria catastale E, anziché D, e quindi esenti da imposizioni;
considerato inoltre che:
come evidenziato nella lettera inviata dalle associazioni di settore al Ministro pro tempore dello sviluppo economico Zanonato nel mese di gennaio 2014, ammontano a circa 45 miliardi di euro gli investimenti realizzati in Italia dal 2010 ad oggi per il fotovoltaico, con un gettito fiscale stimabile in circa 12 miliardi. Sotto il profilo strettamente ambientale, grazie al fotovoltaico l'Italia ha evitato la produzione di 9,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica solo nel 2013. Sotto il profilo dell'autosufficienza energetica ha evitato nel periodo 2011-2013 l'importazione di 9 miliardi di metri cubi di gas naturale che equivalgono a circa 2,7 miliardi di euro di beneficio per la nostra bilancia commerciale;
come evidenziato da rappresentanti del GSE nell'audizione del 17 marzo 2014 presso la X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, il settore fotovoltaico italiano ha dato occupazione a 72.300 persone nel corso del 2012 tra occupati diretti, indiretti e dell'indotto;
nel 2013 l'energia elettrica da fotovoltaico ha contribuito a soddisfare il 7,96 per cento della produzione nazionale di energia elettrica;
continuare ad investire nelle energie rinnovabili significa assicurare al nostro Paese indipendenza energetica e competitività, oltre a garantire la creazione di nuovi posti di lavoro,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché l'Agenzia delle entrate riveda la propria posizione, confermando la qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili, a garanzia degli investimenti effettuati dai contribuenti e più in generale, dello sviluppo di un settore strategico per la ripresa economica del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di produzione di energia con le fonti rinnovabili.