Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01198

Atto n. 3-01198

Pubblicato il 28 luglio 2003
Seduta n. 451

DE PETRIS. - Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali. -

Premesso che:

con ordinanza dell’11 maggio 2001 il Ministero della salute ha disposto l’avvio di una campagna vaccinale obbligatoria per l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini, rivolta a fini preventivi nei confronti di tutti i ruminanti e quindi anche di caprini, bovini e bufalini, utilizzando vaccini attenuati dei sierotipi 2 e 9 sintetizzati dal “Veterinary Institute di Onderstepoort” (Sud Africa);

il foglio illustrativo allegato dal suddetto istituto sudafricano ai vaccini utilizzati indica invece chiaramente che il prodotto è destinato unicamente agli ovini;

a più riprese le associazioni rappresentative degli allevatori hanno segnalato danni al patrimonio zootecnico sottoposto a vaccinazione, con particolare riferimento a calo della produzione lattea, mortinatalità e aborti tardivi in percentuali ben superiori a quelle statisticamente accettabili;

in merito al vaccino prescelto la Commissione europea, con decisione n. 2001/75/CE del 18 gennaio 2001, aveva disposto “che i vaccini contro la febbre catarrale acquistati all’estero per casi di emergenza devono essere testati per ottenere informazioni significative sulla loro utilizzazione in condizioni epidemiologiche diverse”;

il Consiglio Superiore di Sanità, nel parere espresso in proposito in data 24 aprile 2001, aveva raccomandato l’affidamento all’Istituto Superiore di Sanità della supervisione all’impiego del vaccino, ai fini della valutazione delle sue caratteristiche di qualità e innocuità;

la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria del Ministero della salute non ha invece ritenuto opportuno fornire all’Istituto Superiore di Sanità i vaccini in questione per l’effettuazione della suddetta verifica;

il Comitato Scientifico sulla sanità e benessere animale della Commissione europea, nella relazione del 27 giugno 2000, aveva affermato che “è necessario approfondire le ricerche al fine di stabilire l’efficacia e la sicurezza nel bovino e nella capra dei vaccini vivi attenuati disponibili”;

la Commissione europea non ha mai autorizzato l’estensione della campagna vaccinale in questione ai bovini, ai bufalini e ai caprini, come si evince dall’esame di tutti gli atti preliminari (direttive nn. 2000/75/CE, 2001/141/CE, 2002/545/CE e decisione n. 2001/69/CE);

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, incaricato di effettuare le verifiche preventive richieste dalla Commissione europea sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini in questione ha compiuto, per quanto concerne i bovini, sperimentazioni solo parziali per il sierotipo 2 e nessuna sperimentazione per il sierotipo 9;

il professor Lacetera dell’Università della Tuscia ha effettuato una serie di test sul vaccino attenuato in questione, verificando sperimentalmente sugli animali vaccinati l’instaurarsi di una prolungata depressione della capacità reattiva del sistema immunitario che può favorire negli allevamenti la ripresa virulenta di infezioni opportuniste;

considerato inoltre che:

il responsabile dei servizi veterinari della Provincia di Latina, dott. Umberto Sciscione, è sottoposto ad ordinanza cautelare di custodia su iniziativa della competente Procura della Repubblica per i reati di abuso d’ufficio, omissione di atti d’ufficio, falsità ideologica e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità;

secondo l’indagine in corso l’ufficiale veterinario di cui sopra, nonché vice-sindaco in carica del Comune di Pontinia, avrebbe rilasciato false certificazioni di vaccinazione a molti allevatori della zona al fine di ottenerne vantaggi elettorali, evitando agli operatori in tal modo il danno al patrimonio zootecnico derivante dal vaccino;

consta all’interrogante che il dottor Sciscione, nel corso della campagna elettorale, aveva indirizzato una lettera personale agli allevatori del Comune di Pontinia nella quale, oltre alla richiesta del voto, si accenna esplicitamente ai “disagi” derivanti dall’obbligo di vaccinazione e si offre la propria personale disponibilità a “collaborare”;

la pratica illecita di effettuare vaccinazioni fittizie contro la febbre catarrale degli ovini per consentire agli allevamenti la movimentazione degli animali potrebbe essersi diffusa in altre aree del Paese, con le prevedibili vessazioni a carico degli allevatori;

gli allevatori che hanno apertamente rifiutato la vaccinazione nel timore dei pesanti effetti collaterali conseguenti sono tutt’ora soggetti al blocco della movimentazione, nonché in alcuni casi a sanzioni varie, decretate dalle autorità locali;

si rende necessario un approfondito monitoraggio sullo stato e sugli effetti reali della campagna vaccinale in questione, da compiersi mediante verifiche dirette negli allevamenti estese all’intera zona interessata dall’ordinanza del Ministero della salute dell’11 maggio 2001 e successive integrazioni, sospendendo nel contempo le già programmate ulteriori iniziative con vaccino pentavalente,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Ministero della salute ad avviare una campagna vaccinale contro la febbre catarrale estesa anche ai bovini, ai bufalini ed ai caprini senza esplicita autorizzazione della Commissione europea e senza avere completato verifiche sperimentali esaurienti sull’efficacia e l’innocuità dei prodotti utilizzati;

quali siano le risorse finanziarie destinate complessivamente dalla Comunità europea, ed eventualmente dal Ministero della salute, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per effettuare le verifiche sui vaccini e produrre il sierotipo 9;

per quale motivo non sia stato consentito all’Istituto Superiore di Sanità di concorrere alle verifiche sperimentali necessarie ad assicurare l’efficacia della campagna vaccinale, e per quale motivo non siano stati condotti compiutamente i test preliminari sui bovini, sui bufalini e sui caprini;

come si intenda indennizzare adeguatamente gli allevatori danneggiati dagli effetti collaterali della vaccinazione e dal permanere del blocco della movimentazione;

se non si ritenga necessario disporre con urgenza la sospensione temporanea di ogni iniziativa concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale al fine di effettuare, d’intesa con le Regioni, una approfondita verifica negli allevamenti sul reale stato della campagna vaccinale e sui danni collaterali segnalati dagli allevatori;

se non si ritenga urgente ogni iniziativa rivolta ad accelerare le sperimentazioni di vaccinazioni alternative a quelle utilizzate, con particolare riferimento ai vaccini biotecnologici di nuova concezione, che potrebbero evitare i gravi danni segnalati al patrimonio zootecnico del Paese;

se non si ritenga infine necessario aprire una inchiesta amministrativa sull’operato dei servizi veterinari pubblici della ASL della Provincia di Latina in relazione alle gravi irregolarità, in corso di accertamento da parte della magistratura, nella conduzione della campagna vaccinale contro la febbre catarrale.