Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00968
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Atto n. 3-00968 (in Commissione)
Pubblicato il 14 maggio 2014, nella seduta n. 246
RICCHIUTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il reato di riciclaggio, previsto in Italia dall'art. 648-bis del codice penale, è un illecito di enorme impatto economico e di considerevole allarme per la collettività e in sede europea sono in atto numerose iniziative di contrasto;
il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha, in tale ambito, recepito le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE;
nell'art. 3 è stabilito che "Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale";
in questo contesto, particolare attenzione è dedicata al private banking, vale a dire alle prestazioni bancarie fornite a singoli clienti dotati di particolari disponibilità;
al riguardo, tra i clienti private cui dedicare particolare attenzione, sia di tipo informativo sia sul piano del controllo, vi sono le «persone politicamente esposte», definite come le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto legislativo;
alle persone politicamente esposte devono infatti essere richieste particolari certificazioni volte a verificare la provenienza del loro patrimonio e delle loro disponibilità e il profilo complessivo del rischio e della solvenza dell'interessato;
è la Banca d'Italia che determina gli aspetti di dettaglio degli obblighi di comunicazione e di verifica;
nelle disposizioni da essa emanate è previsto che nell'istruttoria di apertura del conto a una persona politicamente esposta occorra "valutare la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente", esercitare un successivo presidio di controllo per ogni operazione di qualsiasi natura eccedente il limite di 100.000 euro e, nella compilazione del questionario di adeguata verifica (antiriciclaggio), occorre verbalizzare la valutazione (obbligatoria) del comportamento del cliente politicamente esposto;
tali 3 aspetti sarebbero di per sé sufficienti a individuare operazioni sospette o anomale: basti pensare che il solo primo punto, senza porre dei limiti di importo, obbliga a segnalare come sospette operazioni non compatibili con la professione del cliente. A parere dell'interrogante, sarebbe opportuno abbassare il citato limite di 100.000 euro a 50.000;
tali adempimenti verso una persona politicamente esposta, che ineriscono anche al coniuge, ai figli e ai genitori, appaiono efficaci se non a contrastare il fenomeno, almeno a renderlo più difficile;
ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno estendere la nozione di "persona esposta" a questi fini anche a dirigenti e funzionari di qualunque livello, degli enti locali e delle società pubbliche o a partecipazione pubblica, agli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e a dirigenti e funzionari di Equitalia o società equivalenti incaricate di riscuotere le pendenze erariali;
l'aggiunta di queste categorie sarebbe motivata dalla circostanza che sono proprio questi funzionari che possono essere facilmente indotti, in ragione del rapporto gerarchico con i superiori, a eseguire operazioni "sospette",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una modifica normativa nel senso di includere nella nozione di persona politicamente esposta anche i dipendenti e funzionari di livello medio e basso.