Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01704

Atto n. 4-01704

Pubblicato il 17 febbraio 2014, nella seduta n. 193

DI BIAGIO - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

è in vigore dal 13 febbraio 2013 il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

tale decreto correttivo, oltre ad anticipare alla data sopracitata l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del Codice, relativo alla documentazione antimafia, concerne, anche, l'ampliamento della platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia;

in virtù dello stesso decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, solo le Prefetture rimangono competenti a rilasciare la documentazione antimafia;

la certificazione antimafia si rende necessaria per:

1 - licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;

2 - concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

3 - concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;

4 - iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari a statori presso i mercati annonari all'ingrosso;

5 - attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

6 - altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

7 - licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;

8 - contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro ma inferiore a 5.000.000 euro (iva esclusa);

9 - contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro (iva esclusa);

10 - per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

a) opere e lavori pubblici di importo inferiore a 5.000.000 euro;

b) forniture e servizi: inferiore a 400.000 euro;

gli articoli 88, comma 1, e 92, comma 1, del Codice antimafia stabiliscono in 45 giorni, prorogabili, nei casi di verifiche di particolare complessità, di altri 30, il tempo consentito al Prefetto per svolgere gli accertamenti utili ad adottare il provvedimento;

secondo la circolare n. 11001/119/20 (6), 8 febbraio 2013, del Ministro dell'interno, si considera valida la ricostruzione della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il termine per il rilascio delle informazioni antimafia deve considerarsi come ordinatorio;

la certificazione diviene essenziale per i soggetti richiedenti per svolgere le proprie attività produttive, anche in ordine ai rapporti bancari che ne regolano la gestione economica e finanziaria;

considerato inoltre che:

risulta allo scrivente che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa, Invitalia, con comunicazione in data 24 aprile 2013 (n. protocollo 9039), ha fatto richiesta alla Prefettura di Roma del rilascio del certificato antimafia in favore dell'Ente di promozione sportiva Asi (Associazioni sportive e sociali italiane), al fine di consentire la corresponsione alla stessa del saldo di un finanziamento aggiudicato attraverso la partecipazione al "Bando di concorso Giovani protagonisti", approvato con decreto del Capo Dipartimento del 30 dicembre 2008 (il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2009 e indetto nella XVI legislatura dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della gioventù);

nonostante i ripetuti solleciti da parte della stessa agenzia "Invitalia" e dell'ente Asi, a distanza di oltre nove mesi, ad oggi il certificato antimafia richiesto non è stato ancora rilasciato;

sono trascorsi 222 giorni in più rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 88, comma 1, e 92, comma 1, del Codice antimafia;

l'assenza del saldo del finanziamento spettante all'ente Asi mette a rischio la continuità dell'ente e la condizione lavorativa di 17 collaboratori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare le ragioni dei ritardi citati, che penalizzano una struttura operante nel sociale, e verificare la conformità alle normative vigenti dell'operato degli uffici della Prefettura di Roma.