Atto n. 4-01426

Pubblicato il 23 dicembre 2013, nella seduta n. 157
Risposta pubblicata

FUCKSIA , TAVERNA , ROMANI Maurizio , SIMEONI , BENCINI , CAMPANELLA , BLUNDO , PEPE , MUSSINI , BOCCHINO , VACCIANO , COTTI , CERONI , PALERMO , ESPOSITO Giuseppe , ASTORRE , SCILIPOTI , COMPAGNONE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione. -

Premesso che:

risulta agli interroganti che sono state stipulate convenzioni CONSIP (Concessionaria dei servizi informativi pubblici) che hanno per oggetto il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non solo per il mero ausilio tecnico e/o legale per la valutazione dei rischi lavorativi o la gestione dei sistemi integrati di sicurezza sul lavoro, adempimenti previsti dalla legislazione vigente (decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni), ma anche per l'affidamento dell'incarico di medico competente, prestazione professionale da effettuarsi da parte di medici specialisti in possesso di requisiti espressamente determinati, come ben definito, in particolare, dall'art. 2 e dall'art. 38 del decreto legislativo;

tale attività professionale sanitaria non è immediatamente assimilabile al servizio reso a enti o aziende;

ai dirigenti pubblici è riconosciuta la titolarità degli stessi poteri di autonomia decisionale e di spesa propri dei datori di lavoro privati, per cui non hanno vincoli di subordinazione in materia di adempimento degli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro e non devono sottostare alle decisioni di altri organi di governo, fermo restando il dovere di controllo di quest'ultimo sull'operato connesso allo stesso rapporto di servizio;

considerato che:

l'intermediazione della CONSIP, che dovrebbe garantire al committente pubblico l'acquisto diretto dei beni e servizi necessari con risparmio di tempo e di costi, non può essere applicata per quanto riguarda prestazioni professionali sanitarie specialistiche a causa del bagaglio di formazione, esperienza e responsabilità che esse comportano e per le inevitabili ripercussioni che ne derivano, nel caso di specie, per la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

sono stati formulati più volte dubbi sulla circostanza che l'affidamento del servizio di medico competente possa essere realizzato mediante conferimento diretto dell'incarico a una società e non al singolo professionista, condizione che desta perplessità anche sotto il profilo fiscale in quanto le prestazioni sanitarie rese dal medico competente risultano esenti da IVA (imposta valore aggiunto), non così le prestazioni eseguite da società o imprese;

le tariffe offerte per l'aggiudicazione spesso non sono conformi al dettato dell'art. 2233 del codice civile, che stabilisce che "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione", e compensi così ribassati sono tali da inficiare il corretto svolgimento delle attività previste per il medico competente ai sensi della legislazione vigente, teso alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, bene costituzionalmente tutelato;

la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere oggetto di risparmi non attentamente valutati e ponderati in relazione agli obblighi di legge ed ai livelli di tutela da rispettare;

molti enti ed amministrazioni si trovano a rifinanziare servizi già effettuati affidando all'esterno ruoli attualmente svolti da personale interno;

l'impostazione generale delle convenzioni stipulate risulta fortemente limitativa dei poteri decisionali e di spesa riconosciuti al dirigente pubblico-datore di lavoro e alla sua autonomia organizzativa gestionale, sino al punto di derubricare l'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 a mero procedimento burocratico-amministrativo;

il dirigente-datore di lavoro non ha alcuna possibilità di intervenire sulle condizioni contrattuali, allo scopo di adempiere e vigilare sui doveri attribuitigli dalla normativa specifica in quanto non titolare dei contratti di prestazione, dato che gli stessi sono stipulati dalle società nazionali con i singoli professionisti;

in alcuni casi si giunge a situazioni paradossali, per cui gli enti committenti si ritrovano a dialogare con medici sconosciuti, spesso meno qualificati di quelli che sono stati revocati e talora sostenendo anche costi superiori, giustificati dalla intermediazione della società aggiudicataria del bando CONSIP;

se il singolo dirigente-datore di lavoro è in grado di negoziare una prestazione professionale di medico qualitativamente uguale o superiore a quelle proposte attraverso CONSIP, a costo pari o inferiore a quello di convenzione, non ha obbligo giuridico di utilizzare tale servizio in quanto ha operato secondo i principi di economicità, trasparenza e imparzialità che sono alla base dell'azione amministrativa, rispettando al contempo l'obbligo conferitogli in via esclusiva dal decreto legislativo n. 81 del 2008 di tutelare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti, a fronte delle risorse organiche a lui assegnate e della cui gestione risponde;

la violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha rilevanza penale e molte di queste considerano destinatario il datore di lavoro, la cui responsabilità è costantemente richiamata dalla giurisprudenza anche quando vi sia il concorso di altri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di appurare quali amministrazioni pubbliche abbiano fruito o intendano fruire di queste offerte così individuate;

quali iniziative intendano assumere al fine di attivarsi presso gli enti e le amministrazioni interessate, per tramite degli organi loro sottoposti, al fine di verificare eventuali anomalie o illeciti;

se intendano adottare, con esplicito atto di indirizzo un provvedimento interpretativo al fine di evitare tali comportamenti anomali da parte della pubblica amministrazione.