Atto n. 4-01421

Pubblicato il 23 dicembre 2013, nella seduta n. 157

PUGLIA , BLUNDO , BOCCHINO , BOTTICI , BUCCARELLA , CAPPELLETTI , CASTALDI , CATALFO , COTTI , CRIMI , FATTORI , FUCKSIA , GAETTI , LUCIDI , MANGILI , MORONESE , NUGNES , PAGLINI , SIMEONI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

la collina dei Camaldoli, situata tra i quartieri di Pianura e Soccavo del comune di Napoli, è un'area a grave rischio idrogeologico;

tale rischio, a seguito dell'evento alluvionale del 6 ottobre 2013, è stato confermato da Franco Ortolani, ordinario di Geologia, già docente del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e delle risorse dell'università di Napoli "Federico II", e da Enrica Toce, dottoressa in Geologia e Geologia applicata, laureata con tesi sulle criticità idrogeomorfologiche di Pianura e Soccavo, che hanno evidenziano il pericolo idrogeologico e il rischio per gli abitanti della zona;

le precedenti amministrazioni comunali hanno eseguito lavori di messa in sicurezza della collina dei Camaldoli tramite la costruzione di canali atti a convogliare le acque piovane e di vasche per il decantamento dei fanghi;

nella relazione finale della Giunta Jervolino si dichiarava una spesa di circa 12.000.000 di euro ed altri ne erano stati stanziati;

tali lavori sono stati interrotti per gravi difformità rispetto al progetto iniziale, in conseguenza delle quali l'amministrazione chiedeva di rescindere il contratto con la ditta appaltante;

nel corso di alcuni recenti sopralluoghi del Movimento 5 Stelle di Napoli assieme al professor Ortolani sono stati effettuati diversi prelievi di suolo alle pendici della collina stessa e le analisi di laboratorio hanno appurato il grado di rischio idrogeologico. Inoltre, i manufatti che dovevano porre in sicurezza la collina dei Camaldoli risultano abbandonati al degrado e non funzionanti, con canali non collegati alle relative vasche o del tutto inesistenti;

gli interventi che prevedevano la messa in sicurezza del territorio hanno in realtà aggravato il rischio, in quanto la realizzazione dei manufatti ha alterato il vecchio sistema di convogliamento delle acque che i contadini della zona avevano realizzato nelle loro proprietà;

considerato che:

in seguito agli eventi meteorici più significativi e sempre più frequenti, denominati "bombe d'acqua", ossia precipitazioni di forte intensità concentrate in tempi brevi, la zona a valle della collina viene regolarmente invasa da corsi di acqua e di fango;

il sistema fognario dedicato al deflusso delle acque meteoriche a valle della collina, in particolare in via Domenico Padula, risulta essere abbandonato da anni senza che sia intervenuto alcun intervento di manutenzione. In occasione di abbondanti piogge si verificano, tra l'altro, lo scoppio di tombini, la creazione di voragini ed il conseguente allagamento di alcune strade ad alta intensità di circolazione con derivanti gravi rischi per la popolazione;

considerato inoltre che:

il diritto di conoscere le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni è da tempo riconosciuto come espressione di una libertà fondamentale sia negli ordinamenti scandinavi, sia in quelli anglo-americani;

il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni europee è garantito sia dalle norme dei trattati (art. 255 del Trattato della Comunità europea e, ora, art. 15 del Trattato che istituisce la Comunità europea), sia dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 42), e le relative modalità e condizioni di esercizio sono definite dal regolamento (CE) n. 1049/2001. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato un'interpretazione estensiva della libertà di espressione tutelata dall'art. 10 nella Carta, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti amministrativi comporta un'interferenza nel diritto di ricevere informazioni;

la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, e successive modificazioni, disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi quale diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la pubblica amministrazione, al fine di garantire in particolare la trasparenza di quest'ultima;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, provvede al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

all'articolo 1 del decreto legislativo viene enunciato il "principio generale di trasparenza", che serve, innanzitutto, a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"; mira, inoltre, "ad attuare il principio democratico", operando come "condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali"; integra, altresì, "il diritto ad una buona amministrazione", concorrendo "alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino";

in applicazione di tale principio lo stesso decreto qualifica il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni dell'amministrazione come "diritto di chiunque" (art. 5);

da quanto appena detto deriva che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di diffusione obbligatoria sono pubblici e, ancora, che ogni cittadino ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga, per quanto di propria competenza ed in raccordo con le amministrazioni interessate, di dover verificare se gli atti, quali i progetti, le varianti ai progetti e la documentazione contabile, relativi all'assestamento idrogeologico della collina dei Camaldoli, versante Pianura alveo e collettore Arena Sant'Antonio, collettore Nazareth 1 e 2 e canale pedemontana Eremo, siano disponibili alla consultazione ai sensi della normativa sulla trasparenza ed il diritto di accesso agli atti;

se siano state previste disposizioni definite e tempestive circa la tutela della sicurezza dei cittadini e della collina stessa.