Atto n. 3-00459 (in Commissione)

Pubblicato il 5 novembre 2013, nella seduta n. 134
Svolto nella seduta n. 66 della 7ª Commissione (04/02/2014)

BOCCHINO , BATTISTA , BLUNDO , VACCIANO , MUSSINI , MORRA , SERRA , MONTEVECCHI , CAMPANELLA , PEPE , FUCKSIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che nel contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola del 29 novembre 2007, tuttora vigente, le ferie dei supplenti sono regolate dall'articolo 19, comma 2, che recita testualmente: «Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». Pertanto, fino a giugno 2012, era regolare prassi, al termine di ogni supplenza, liquidare al supplente le ferie maturate e non godute;

considerato che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetta spending review) introduce all'art. 5, comma 8, il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi relativi alle ferie per i dipendenti pubblici; successivamente la legge 29 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), all'articolo 1, comma 55, afferma nello specifico che all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Inoltre, il successivo comma 56 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, siano disapplicate dal 1º settembre 2013;

si rende pertanto evidente che le ferie dei precari riferite all'anno scolastico 2013-2014 non siano più definite, com'è accaduto fino a oggi, dall'articolo 19 del contratto collettivo comparto scuola 2006-2009, ma dal comma 55 della citata legge n. 228 del 2012;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

l'interpretazione letterale delle citate normative induce a sostenere che l'intero anno scolastico 2012/2013 sia ancora regolato dalle precedenti norme contrattuali e che quindi tutte le ferie maturate debbano ancora essere liquidate ai supplenti che non avevano, in realtà, alcun obbligo a richiederle nei giorni di sospensione delle lezioni e non possono quindi vedersele assegnate d'ufficio;

al termine delle lezioni, il Ministero ha pubblicato l'informativa sindacale prot. n. 3753 del 13 giugno 2013 a firma del direttore generale dell'ufficio bilancio, dottor Filisetti, in cui testualmente si legge: «La direzione Generale per le politiche finanziarie e per il bilancio comunica l'avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal Ccnl cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto. Analogamente, la liquidazione ed il compenso sostitutivo per le ferie non fruite dal personale docente ed Ata, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ragionerie dello Stato, al quale i dirigenti scolastici trasmetteranno gli atti necessari»;

a tale informativa è seguito, quindi, il pagamento da parte delle scuole delle ferie dei supplenti brevi che non ne avevano espressamente richiesto la fruizione, somme da liquidare entro giugno 2013. Le scuole, a questo punto, attendevano indicazioni dalle ragionerie territoriali circa le modalità tecniche di analoga liquidazione per i supplenti annuali;

peraltro, la nota del 4 settembre 2013 n. 72696 del Ministero dell'economia e delle finanze smentisce l'informativa sindacale del Ministero dell'istruzione del giugno precedente, affermando che la favorevole previsione contrattuale contenuta nell'art. 19 del contratto collettivo nazionale era stata già disapplicata a far data dall'entrata in vigore della spending review;

l'ulteriore nota del Ministero dell'istruzione datata 6 settembre 2013 n. 1204 (divulgata a 2 soli giorni dalla nota del Ministero dell'economia), nel sollecitare le scuole a terminare i pagamenti dei supplenti brevi ribadisce che: «la risorsa finanziaria assegnata alle istituzioni scolastiche per il pagamento delle supplenze brevi è comprensiva di quella necessaria per il pagamento delle ferie dovute in base alla normativa vigente, nella misura cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto», riproponendo di fatto lo stesso testo di giugno 2013 e non tenendo in alcun conto la nota del Ministero dell'economia;

considerato infine che in conseguenza della contraddizione tra quanto nel merito sostenuto dai due Ministeri, si sono delineate diverse linee interpretative da parte dei dirigenti scolastici che distinguono fra periodi non monetizzabili in assoluto e periodi monetizzabili solo in parte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto fin qui esposto e se non voglia intervenire con sollecitudine per chiarire l'esatta applicazione della norma contrattuale, consentendo il pagamento delle ferie non fruite dai supplenti annuali che hanno prestato servizio nell'anno scolastico 2012/2013;

se non ritenga, inoltre, opportuno attivarsi, anche con provvedimenti normativi, al fine di ripristinare lo status quo ante la cosiddetta "spending review", per consentire l'applicazione dell'articolo 19 del vigente contratto collettivo nazionale, al fine di tutelare soggetti quali i precari della scuola, a giudizio degli interroganti già pesantemente penalizzati dalle politiche del lavoro perpetrate nel corso dell'ultimo decennio.