Pubblicato il 11 giugno 2013, nella seduta n. 38
DE PETRIS - Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. -
Premesso che:
si intende in questa sede segnalare una vicenda che merita la più alta considerazione perché, ancora una volta, si sta tentando di anteporre l'interesse privato a quello pubblico, con azioni che distruggono e snaturano quanto di più prezioso offrono le bellezze del nostro territorio;
il caso riguarda l'isola di Ponza, e, più in particolare, un anomalo permesso di costruire, prima rilasciato e poi negato dal Comune dell'isola, al proprietario di un appezzamento di terreno di 2.472 metri quadrati, sito in località Campo Inglese, per la realizzazione di 3 unità immobiliari. L'isola intera, preme ricordare, è gravata da un vincolo paesaggistico previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 1954 e dal decreto ministeriale 22 maggio 1985;
nel 2009, anno di inizio dei fatti, il proprietario del terreno chiedeva al Comune di Ponza il permesso di costruire. Non ricevendo risposta, decideva di presentare istanza di autorizzazione paesaggistica al Dipartimento del Territorio, Area urbanistica e beni paesaggistici per le province di Roma, Frosinone e Latina della Regione Lazio che, a sua volta, domandava all'istante un chiarimento sulla possibilità di costruire senza un piano attuativo. La domanda veniva girata, per conoscenza, anche al Comune di Ponza, il quale forniva una risposta tramite il responsabile del procedimento. Quest'ultimo rilasciava l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sul presupposto che si trattava di fondo intercluso e quasi completamente urbanizzato e, come tale, non bisognoso di un piano particolareggiato. La Regione accoglieva il parere del responsabile del procedimento e concludeva positivamente la propria istruttoria, mentre la Soprintendenza per i beni culturali, chiamata a pronunciarsi sulla presunta compatibilità paesaggistica dell'intervento, forniva parere negativo. Conseguentemente, e negativamente, si pronunciava anche la Regione Lazio;
in data 16 maggio 2011, veniva presentata una nuova domanda di permesso di costruire, in seguito alla richiesta formulata dalla Soprintendenza di avviare un nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica;
la nuova domanda, che si distingueva dalla precedente perché prevedeva la realizzazione non più di un unico edificio plurifamiliare ma di 3 distinte unità, otteneva, questa volta, il parere favorevole tanto della Soprintendenza quanto della Regione Lazio;
il proprietario del terreno, pertanto, presentava una nuova istanza per il rilascio di un permesso di costruire al Comune di Ponza e, in vista del silenzio di quest'ultimo, lo diffidava ad astenersi dal rilasciare alcun permesso di costruire in considerazione, fatta salva ogni successiva valutazione, dell'assenza di strumenti urbanistici attuativi prescritti per la zona edilizia classificata C2 dal vigente piano regolatore generale;
alla diffida il Comune rispondeva dichiarando del tutto illegittima l'istruttoria, sostenendo l'incompetenza del responsabile del procedimento, e che l'area oggetto di intervento, lungi dal potersi definire "interclusa", confinava con una zona agricola e con due proprietà private con destinazione agricola. Inoltre, l'area nella quale avrebbe dovuto realizzarsi la costruzione doveva considerarsi solo parzialmente e non esclusivamente edificabile (C2), insistendo il progetto anche su una zona agricola. Risultando, pertanto, violate le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, e risultando viziata l'istruttoria, l'ufficio comunale ha dedotto che la progettazione non poteva essere proposta e pertanto non poteva essere rilasciato il permesso di costruire in quanto la stessa progettazione è subordinata all'approvazione di uno strumento attuativo;
il proprietario del terreno, a seguito del parere negativo del Comune di Ponza, notificava al Comune stesso, in data 19 dicembre 2012, il ricorso promosso dinanzi al Tar del Lazio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano, ciascuno nell'ambito dei profili di competenza, verificare il legittimo operare del Comune di Ponza, sostenuto, a livello legislativo, dall'art. 20, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che riconosce al Comune la facoltà di ricorrere al silenzio-rifiuto qualora l'area su cui dovrebbe insistere l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposta ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale;
se non intendano, ciascuno per quanto di competenza, stabilire in modo più esplicito ed evidente, anche intervenendo con una o più ordinanze urgenti, quali siano le aree sottoposte ai diversi vincoli per salvaguardare un'isola come Ponza che fa parte di un complesso sistema di tutele e, in particolare, per ribadire che la zona di intervento edilizio programmata dal proprietario del terreno ricade, ai sensi dell'art. 50 del piano territoriale paesistico - Ambito territoriale n. 14 - Cassino Gaeta Ponza, in una zona di rilevante interesse naturalistico ambientale, nella quale è inibita la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio, ogni forma di attività agro-silvo-pascolare, ogni intervento che alteri la vegetazione esistente e l'attuale regime idrico.