Atto n. 4-00287

Pubblicato il 30 maggio 2013, nella seduta n. 31

DE PETRIS - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

i sistemi di distribuzione chiusi (SDC), di cui fanno parte anche le reti interne di utenza (RIU) previsti nell'ordinamento nazionale sono le "reti [elettriche] private con eventuale produzione interna", citate nell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009;

i sistemi efficienti di utenza (SEU) sono esclusi dalla definizione di SDC in quanto essi non costituiscono "reti elettriche", secondo quanto esplicitamente affermato nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 dicembre 2010;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'atto AS898, afferma che tali sistemi hanno "generalmente almeno un punto di connessione con la rete elettrica pubblica. Tale connessione da un lato garantisce la libertà di accesso al sistema elettrico agli utenti delle reti private e, dall'altro lato, assicura che (...) la domanda degli utenti della rete privata possa essere soddisfatta (...) prelevandola attraverso la rete pubblica. Solo nel caso di prelievi dalla rete pubblica, gli utenti della rete privata usufruiranno di servizi di trasmissione e distribuzione lungo la rete pubblica. Tali utenti possono quindi essere soggetti al pagamento di un corrispettivo per tali servizi, nonché di una quota degli oneri generali di sistema, sulla base dei prelievi dalla rete pubblica. Questa appare la ratio delle norme relative alle RIU contenute nell'articolo 33 della legge n. 99/09 e si ritrova anche nelle norme relative ai sistemi di auto-approvvigionamento energetico - di cui i SEU sono un esempio - contenute nel decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 10 dicembre 2010";

l'Autorità per l'energia e il gas (AEEG) nel documento di consultazione 183/2013/R/EEL, "Quadro definitorio in materia di reti pubbliche, sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di distribuzione e consumo", che rappresenta gli orientamenti finali dell'Autorità stessa, in attesa delle osservazioni e proposte dei soggetti interessati entro il 14 giugno 2013, sottolinea quale sia la propria intenzione, quella cioè "di orientare la propria regolazione a un principio di non discriminazione, con riguardo all'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nonché all'applicazione degli oneri generali di sistema nel caso dei SSPC, di cui fanno parte i SEU e nel caso di reti in assetto di SDC". L'Autorità evidenzia che la normativa primaria prevede benefici tariffari per i SEU, i sistemi ad essi equiparati (SESEU) e le RIU, e che, essendo tali benefici correlati alle configurazioni di rete adottate e agli assetti societari, non consentono un'applicazione selettiva che tenga conto delle diverse tipologie di attività produttive svolte dai beneficiari. In più, l'Autorità, precisa che a parità di oneri complessivi, la presenza di esoneri tariffari comporta l'aumento del valore medio unitario delle componenti tariffarie per gli utenti che non rientrano nei regimi agevolati. In seguito l'Autorità stessa valuterà l'opportunità di segnalare al Governo e al Parlamento la situazione descritta affinché si valuti l'opportunità di introdurre modifiche normative;

ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, l'Autorità al contrario, avrebbe dovuto, negli ultimi 5 anni, emettere la delibera attuativa della normativa sui SEU "affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema, di cui (...) siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione". Con il documento invece, affermando che la liberalizzazione dei SEU avrebbe un impatto "di potenziale insostenibilità" in quanto, sottraendo una quota di energia dalla rete elettrica, comporterebbe una redistribuzione degli oneri di rete e di sistema su una platea più ridotta di consumi, con un conseguente maggior carico pro capite, esprime un orientamento in totale contrasto con la normativa vigente che prevede di imputare gli oneri non su tutta l'energia consumata, ma solo su quella prelevata effettivamente dalla rete pubblica;

oltre ad essere fuori luogo, l'"esercizio numerico" alla base del ragionamento lascia molto perplessi: per arrivare a un impatto significativo l'Autorità ipotizza addirittura 64 nuovi TWh di energia elettrica autoconsumata, ma dal recente rapporto statistico GSE sul solare fotovoltaico, emerge che alla fine del 2012 circa 478.000 impianti, per una potenza erogata di 16,4 GW, hanno prodotto 19 TWh;

considerato inoltre che:

appare legittimo sostenere che le motivazioni poste a base del ragionamento dell'AEEG mirano ad attaccare il modello di produzione e autoconsumo più che a prevenire potenziali problemi relativi ad oneri impropri per gli utenti e i consumatori;

il principio per cui gli autoconsumi e i consumi "dietro al contatore", come nel caso dei SEU, non devono essere gravati dagli oneri di sistema è non solo sancito a livello europeo e recepito da decreti nazionali, ma è anche intuitivo; un esempio può aiutare a comprenderlo: se una famiglia, che vive in un immobile e consuma 1.000 kWh all'anno di energia elettrica che preleva dalla rete, volesse risparmiare il 30 per cento della somma richiesta dalla bolletta, potrebbe installare un impianto fotovoltaico con cui autoconsumare 300 kilowatt ora all'anno, ovvero effettuare interventi di efficienza energetica per un risparmio annuo di 300 kWh. Secondo l'AEEG nel primo caso si dovrebbero pagare oneri di sistema su 1.000 kWh e, quindi, anche sui 300 autoprodotti, rendendo così economicamente non conveniente tale intervento, mentre nel secondo caso gli oneri si pagherebbero solo su 700 kWh. Per il sistema elettrico non esiste nessuna differenza, infatti in entrambi i casi dalla rete si preleverebbero solo 700 kWh e su quelli si dovrebbero pagare gli oneri. Mentre seguendo gli orientamenti e le indicazioni dell'Autorità, paradossalmente, si dovrebbero imputare gli oneri di sistema anche agli interventi di efficienza energetica, poiché, al pari della generazione distribuita, vanno a ridurre il montante dei consumi elettrici su cui vengono distribuiti gli oneri;

è auspicabile dunque che il Governo prosegua per la strada già tracciata dalle norme nazionali e dalle strategie e direttive europee, favorendo lo sviluppo dell'energia rinnovabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire urgentemente, attraverso specifiche iniziative (anche normative) di competenza, affinché siano definite le tariffe relative ai consumi degli utenti SEU in modo tale che costoro possano essere soggetti al pagamento di un corrispettivo per i servizi utilizzati, nonché di una quota degli oneri generali di sistema, sulla base dei soli prelievi dalla rete pubblica;

se non reputi opportuno individuare strumenti che favoriscano, e non ostacolino, l'autoproduzione e l'autoconsumo, nel quadro della traiettoria prevista dalla delibera Cipe sul piano nazionale 2013-2020 per la decarbonizzazione dell'economia approvata l'8 marzo 2013;

se non reputi opportuno segnalare all'Autorità, nel rispetto delle proprie prerogative, il diritto-dovere di agire tempestivamente all'interno delle scelte e del quadro normativo in capo agli organi costituzionalmente preposti;

se non reputi inoltre molto urgente e necessaria una valutazione complessiva dello stato delle reti di distribuzione e di trasmissione, della loro adeguatezza rispetto al modello di generazione distribuita nonché agli scenari europei di produzione da fonti rinnovabili, delle barriere che attualmente ostacolano l'espansione in tal senso, una rendicontazione degli oneri finora richiesti ai consumatori per la diffusione dei contatori intelligenti alla base delle smart grid e per gli oneri previsti in bolletta per lo sviluppo delle reti di trasmissione.