Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00187

Atto n. 4-00187

Pubblicato il 16 maggio 2013, nella seduta n. 23
Risposta pubblicata

DI BIAGIO - Ai Ministri degli affari esteri, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

la legge n. 38 del 2012, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri", ha previsto la partecipazione del personale assunto con contratto regolato dalla legge locale alle rappresentanze sindacali sul posto di lavoro, disponendo ulteriormente l'applicabilità ad esso delle aspettative e dei permessi sindacali;

in occasione del voto delle rappresentanze sindacali unitarie, il Ministero degli affari esteri ha provveduto a richiedere una parere al Dipartimento della funzione pubblica, che ha rinviato l'applicabilità della disposizione ad un accordo tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali rappresentative ai fini di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la conseguenza che, malgrado l'entrata in vigore della citata legge n. 38 del 2012, al momento il personale a contratto locale non può ancora godere a pieno titolo delle prerogative sindacali;

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione pro tempore, Filippo Patroni Griffi, nel dicembre 2012, in risposta ad un'interrogazione parlamentare presso la Camera dei deputati (4-18192), ha evidenziato che il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe predisposto un atto d'indirizzo all'Aran per impartire le necessarie indicazioni e direttive ai fini dell'attivazione della legge n. 38 del 2012 nel quadro della stipula del nuovo accordo collettivo nazionale quadro, considerando che quello vigente non teneva conto delle modifiche normative introdotte dalla stessa legge in quanto stipulato in data anteriore alla novella;

il ministro Patroni Griffi ha anche evidenziato che in sede di contrattazione collettiva sarebbero state affrontate le problematiche relative alle nuove previsioni legislative, sia relativamente ai permessi sindacali sia alle elezioni per la costituzione delle rappresentanza, nonché ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale;

all'inizio di maggio 2013 è stato avviato il tavolo convocato dall'Aran per la definizione del nuovo contratto collettivo nazionale quadro, che avrebbe dovuto includere le variazioni introdotte dalla citata legge;

risulta all'interrogante che, per quanto riguarda il secondo articolo della medesima legge, sono state eccepite delle criticità da parte dei sindacati confederali partecipanti al tavolo tecnico, che hanno evidenziato apertamente che le deleghe sindacali degli impiegati a contratto a legge locale non potranno essere fatte valere ai fini della rilevazione della rappresentatività, evidenziando, tra l'altro, che siffatta richiesta è animata da pure ragioni politiche, motivate strumentalmente con una possibile perdita di rappresentatività che l'applicazione delle disposizioni della legge n. 38 del 2012 comporterebbe per i confederali;

alla luce di quanto indicato appare però interessante evidenziare che le deleghe rilasciate al personale a contratto locale ammontano a 508, un numero esiguo rispetto al numero complessivo di deleghe rilasciate ai sindacati della pubblica amministrazione, che ammonta a 1.300.000, che quindi non comporta alcuna modifica dei rapporti di forza attualmente esistenti;

secondo l'interrogante si rischierebbe che, in ambito di contrattazione, i confederali sollecitino un intervento sul contratto collettivo nazionale quadro in maniera a loro funzionale, tralasciando di fatto quanto disposto dalla legge e quanto auspicato dal ministro Patroni Griffi nei mesi scorsi;

appare opportuno evidenziare che nell'articolo 4, comma 2, della bozza di contratto collettivo nazionale quadro verrebbe definito il tipo di permessi sindacali di cui possono essere destinatari gli impiegati a legge locale oltre che la rilevazione della rappresentanza sulla base delle deleghe;

sarebbe pertanto auspicabile che questo articolo preveda che fra i destinatari delle ore di permesso sindacale vi sia anche il personale a contratto locale;

appare ulteriormente significativo evidenziare la questione del conteggio delle deleghe sindacali degli impiegati a legge locale ai fini della rappresentatività, che sta sollevando le maggiori criticità in capo ai confederali, i quali stanno di fatto bloccando l'operatività del tavolo di concertazione presso l'Aran, monopolizzando le richieste, e limitando, nel contempo, non soltanto la fattività di una disposizione dello Stato ma anche e soprattutto il diritto del lavoratore a fruire in maniera completa di un diritto riconosciutogli dall'ordinamento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra e quali iniziative intendano intraprendere al fine di consentire un corretto ed opportuno svolgimento delle attività del tavolo di contrattazione dell'Aran, che tenga preliminarmente conto della garanzia di un diritto legittimo del lavoratore nel pieno rispetto della normativa vigente.