Atto n. 3-00045 (in Commissione)

Pubblicato il 6 maggio 2013, nella seduta n. 18
Svolto nella seduta n. 9 della 10ª Commissione (06/06/2013)

FRAVEZZI - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e geotermia, che impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare;

il richiamato art. 15 precisa che la qualifica professionale necessaria è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

tale normativa esclude senza motivazione gli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale (prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);

considerato che:

la norma è lacunosa in quanto nulla dispone in merito alle posizioni giuridiche dei suddetti responsabili tecnici (titolari o dipendenti), qualificati in base all'art. 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, esistenti precedentemente e contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la disposizione, inoltre, non fa alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili tecnici, che abbiano lavorato per almeno 3 anni in qualità di operaio specializzato, maturando un'esperienza professionale abitualmente non inferiore a 10 anni di attività nel settore;

a quanto risulta all'interrogante l'effetto della normativa sarebbe dunque l'implicito impedimento ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale, ai sensi dell'art. 4, lettera d), del predetto decreto ministeriale, viene impedito, a far data dal 1° agosto 2013, di continuare a svolgere la loro consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici, perché esclusi dal campo di applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la normativa appare in palese contrasto non soltanto con altre normative vigenti, ma anche con il diritto comunitario, poiché tale esclusione non solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2009/28/CE ma si pone in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale;

considerato altresì che:

per effetto della normativa ad un responsabile tecnico di un'impresa (titolare o dipendente), che installa da anni impianti del settore FER, attualmente qualificato in base al predetto criterio, verrebbe di diritto impedito di proseguire l'attività svolta da prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti;

nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il paradossale ed immotivato risultato di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle performance degli ultimi anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di effettuare con urgenza una modifica legislativa che consenta ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti) già abilitati ai sensi dell'art. 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, di poter continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1° agosto 2013, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'art. 15, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

se ritenga di prevedere per gli stessi, a far data dal 1° agosto 2013, esclusivamente l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento obbligatorio a norma dell'allegato 4 al decreto legislativo n. 28 del 2011, punto 1, lettera f).