Atto n. 3-00044 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 30 aprile 2013, nella seduta n. 17

MANCONI , FEDELI , LO GIUDICE , PEZZOPANE , DE PETRIS , CAPACCHIONE , TRONTI , VALENTINI , PETRAGLIA , DE CRISTOFARO , ORELLANA - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri. -

Premesso che:

Lander Fernandez Arrinda stato arrestato nell'ambito di un'operazione di polizia il 13 giugno 2012. L'arresto è avvenuto in esecuzione di una richiesta di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola per processarlo dinanzi all'Audiencia nacional di Madrid;

Arrinda ad oggi risulta indagato per il reato contestato, in quanto il processo deve essere ancora celebrato dalle autorità spagnole. Pende peraltro il procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti umani, che doveva pronunciarsi sul ricorso presentato dalla difesa dell'indagato il 19 aprile 2013;

rilevato che:

sebbene l'autorità giudiziaria spagnola contesti ad Arrinda il reato di terrorismo, la fattispecie sottesa alla sentenza di accoglimento della richiesta di estradizione emessa dalla Sezione IV penale della Corte di appello di Roma, in data 8 gennaio 2013, non appare in realtà caratterizzata da un significativo grado di offensività e pericolosità, riguardando l'incendio di un autobus (nel febbraio 2002) in sosta e senza passeggeri a bordo, commesso oltre 10 anni fa;

la riconduzione di tale condotta al reato di terrorismo avviene secondo due presunzioni ad avviso degli interroganti non condivisibili: Arrinda infatti avrebbe commesso il fatto in concorso con Aingeru Cardanu Reoyo, appartenente ad una presunta organizzazione terroristica chiamata "Kale Borroka", a sua volta accusata di collaborare con l'Eta. In nessuna pronuncia giurisdizionale spagnola è stata, tuttavia, mai accertata l'esistenza di un'associazione denominata Kalle Borroka, il cui presunto collegamento con l'Eta è dunque privo di alcun riscontro probatorio;

nel periodo in cui Arrinda è stato in custodia presso le autorità italiane, numerose testate nazionali e internazionali hanno riportano la notizia dell'arresto di un "terrorista basco", celebrando quindi un processo mediatico senza riservare all'indagato alcun diritto di replica e in violazione dei criteri di correttezza e veridicità della notizia cui deve ispirarsi la cronaca giudiziaria, anche alla luce di quanto sancito dal codice deontologico per il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, di cui all'allegato A1 al decreto legislativo n. 196 del 2003;

considerato che:

dall'inizio della sua permanenza in Italia, l'autorità giudiziaria italiana ha riconosciuto che Arrinda ha tenuto una condotta rispettosa delle norme del nostro ordinamento; tuttavia, il 27 aprile 2013 lo stesso è stato estradato e condotto in Spagna a bordo di un aereo militare;

in Spagna vige un sottosistema penale e penitenziario speciale applicabile a chi sia indagato per terrorismo e, segnatamente, ai militanti politici baschi, su cui più volte la Corte europea dei diritti umani ha dovuto pronunciarsi e che è stato oggetto di forti critiche da parte di organizzazioni non governative per la tutela dei diritti umani, come Amnesty international e Human rights watch, in ordine al rispetto di diritti e garanzie fondamentali quali il diritto di difesa, la presunzione di innocenza, la personalità della responsabilità penale, i principi di eguaglianza e di tassatività, offensività e materialità delle fattispecie penali;

è necessario monitorare costantemente le condizioni nelle quali verrà eseguita la custodia cautelare dell'indagato e l'evoluzione che seguirà il relativo procedimento, anche alla luce della vicenda decisa dalla stessa Corte con sentenza resa sul caso Otamendi Eguiguren c. Espagne del 16 ottobre 2012, in ordine alla violazione cosiddetta procedurale del divieto di tortura,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assicurare una costante informazione sulle condizioni di detenzione del signor Arrinda e sull'evoluzione del relativo procedimento penale, assumendo ogni notizia a tal fine utile dalle autorità spagnole, in ragione della collaborazione prestata dall'Italia nell'ambito della procedura di estradizione e a fronte dell'importanza che tale vicenda assume dal punto di vista politico, sociale, giuridico e umanitario.