Atto n. 3-00038

Pubblicato il 24 aprile 2013, nella seduta n. 15
Trasformato

FABBRI , SANGALLI , TOMASELLI , FORNARO , CHITI , PEZZOPANE , CERONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (la cosiddetta spending review);

il provvedimento rappresenta la seconda fase dei provvedimenti dedicati alla revisione della spesa pubblica e contiene un ampio numero di interventi il cui obiettivo comune è il contenimento e la razionalizzazione degli oneri a carico della finanza pubblica; alcuni di questi interventi attengono al miglioramento dell’efficienza della spesa per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, al ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego e alle riduzioni delle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, detta disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, comprese le autonomie locali che, sulla base di tale normativa, devono provvedere ad una conseguente riduzione del costo del personale;

le riduzioni organiche sono disposte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 ottobre 2012 (comma 5);

per i casi di soprannumerarietà del personale all'esito delle riduzioni di organico, le amministrazioni avviano le procedure previste adottando uno specifico ordine di priorità (pensionamento, mobilità, part-time): è quanto dispone il comma 11, che stabilisce che, per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche, le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio) avviino le procedure previste all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità;

in particolare il citato comma 11 prevede alla lettera a) l’applicazione, senza necessità di motivazione, dell’art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento di quiescenza in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il 31 dicembre 2014;

l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto la facoltà per le amministrazioni pubbliche (per il triennio 2009-2011), in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mesi, anche del personale dirigenziale. Tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

considerato che:

il comma 14 dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede l’utilizzo di tale procedura anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione;

diverse amministrazioni provinciali hanno necessità di procedere alla riduzione delle spese di personale onde evitare situazioni di dissesto finanziario;

in particolare, l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, ravvisata l'urgenza di procedere ad una riduzione delle dotazioni organiche, anche per esigenze di carattere finanziario, ha inoltrato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un quesito (3 dicembre 2012, prot. 83543) in merito all’applicazione da parte dell'amministrazione dell’art. 2, del decreto-legge n. 95, con particolare riferimento alla disciplina sugli esuberi di cui al comma 11, nonché sulle modalità applicative della procedura di esuberi, anche in considerazione della necessità di certificazione del diritto a pensione che deve essere rilasciata dall’ente previdenziale di appartenenza;

il 22 gennaio 2013 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo a 50 amministrazioni ed attuativo dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 18 marzo 2013;

ad oggi, per diverse amministrazione provinciali, tra le quali quella di Pesaro e Urbino, non risultano invece adottati i necessari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con la conseguente impossibilità di ridurre le dotazioni organiche;

la mancata attuazione della riduzione delle dotazioni organiche e della procedura di esuberi comporterebbe un serio aggravamento della situazione finanziaria dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure urgenti intenda adottare per garantire anche nei confronti delle amministrazioni provinciali l'applicazione della normativa richiamata in materia di riduzione delle dotazioni organiche e conseguente applicazione della normativa in materia di esuberi, secondo lo specifico ordine di priorità di cui al citato comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.