Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08909
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Atto n. 4-08909
Pubblicato il 20 dicembre 2012, nella seduta n. 857
BORNACIN - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
la direttrice dell'Accademia nazionale di danza (AND), Margherita Parrilla, è in carica dal 3 ottobre 1996, da quando fu nominata "per chiara fama" dal Ministro della pubblica istruzione pro tempore, Luigi Berlinguer, al di fuori del regolare procedimento di elezione tramite collegio dei docenti, che già aveva nominato un proprio direttore;
ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 dello statuto dell'AND "I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo di 3 anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta"; ai sensi del comma 1 del medesimo articolo "la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132"; ai sensi del comma 8 dell'articolo 8 "I membri del Consiglio Accademico restano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta";
ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche), il direttore e il presidente fanno parte del Consiglio di amministrazione; ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 la durata dell'incarico di direttore, di presidente e di membro del consiglio di amministrazione è triennale e può essere confermato una sola volta;
ai sensi dell'articolo 16 del decreto "I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente";
la questione se il direttore dell'AND dovesse essere dichiarato decaduto dalla carica, per superamento del doppio mandato, era già stata posta dall'interrogazione presentata alla Camera 5-07575 ma finora non è stata prospettata una soluzione, neanche nella risposta in VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), resa il 1° agosto 2012, all'atto di sindacato ispettivo;
all'interrogante risulta che nel rispondere ad un gruppo di docenti che chiedevano, ai fini della legittima composizione degli organi statutari, l'elezione del nuovo direttore, il dirigente della Direzione generale per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM) del Ministero, per conto del Direttore generale, il 10 settembre 2012 (prot. 5859) avrebbe affermato che la richiesta non poteva trovare accoglimento, visto che il suddetto articolo 16 condiziona il mantenimento delle funzioni al permanere del rapporto di lavoro, che allo stato non risulta interrotto da alcuna causa prevista dalla normativa vigente;
giova osservare che il citato art. 16 parla di "cessazione di rapporto", senza specificare che si tratta di rapporto di lavoro; di conseguenza l'AFAM sembra aver adottato, a giudizio dell'interrogante, un'estensione arbitraria della norma e parrebbe aver declassato una nomina "per chiara fama" a mero "rapporto di lavoro" risolvibile solo per pensionamento o per palese indegnità; viceversa il "rapporto" di un dirigente decade quando lo stabiliscono le leggi di riferimento e, se si tratta di soggetti dotati di autonomia, i rispettivi statuti. La scadenza degli incarichi che si configurano come "mandati" serve appunto per evitare il consolidarsi di posizioni di potere;
alle insistenze dei docenti sull'interpretazione delle norme di riferimento il Direttore generale con nota in data 30 novembre 2012, prot. n. 7756/GAL, avrebbe risposto che in considerazione della vistosa e palese incompetenza nell'interpretazione di norme giuridiche, si riteneva di dover definitivamente confermare senza ulteriore dilazione il contenuto della precedente corrispondenza, anche al fine di non intralciare ulteriormente l'attività dell'ufficio competente della Direzione, gravato da numerosi impegni di ben altro rilievo;
all'interrogante sembra necessario che la questione sia affrontata dall'Ufficio affari legali del Ministero e non dalla Direzione generale per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga arbitrario e illogico che il mandato dirigenziale a tempo in una delle più prestigiose istituzioni artistiche nazionali, qual è l'Accademia nazionale di danza, si sia trasformato in una carica "finché pensionamento non sopraggiunga";
quale interpretazione debba darsi alle norme citate e come giudichi il fatto che dal 1996 l'Accademia nazionale di danza non possa selezionare il proprio direttore secondo le normali regole statutarie;
se risultino i motivi in base ai quali la Direzione generale AFAM del Ministero supporti il mandato della direttrice dell'Accademia nazionale di danza, Margherita Parrilla, nonostante le innumerevoli problematicità insorte in questi anni;
se non ritenga opportuno dichiarare decaduto, con effetto immediato, il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza in quanto sta operando con un membro rinnovato mentre non era rinnovabile e quindi ad incarico scaduto, tenendo conto che il perdurare di questa situazione di illegittimità pone fuori norma anche il consiglio accademico e mette a rischio tutte le decisioni e l'attività contrattuale posta in essere nel medesimo periodo.