Pubblicato il 29 ottobre 2012, nella seduta n. 823
FLERES - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
secondo dati rilevati dall'amministrazione penitenziaria, risulta che gli spostamenti dei detenuti dalle carceri ai tribunali, sia per testimonianze che per interrogatori, siano stati, quest'anno, circa 380.000;
detti trasferimenti sono "pesati" sull'amministrazione circa 790.000 turni di lavoro per gli agenti di polizia penitenziaria;
la legge 7 gennaio 1998, n. 11, ha disciplinato un nuovo sistema di partecipazione al procedimento penale, definito a distanza o virtuale. La videoconferenza (o meglio il videoesame) nel procedimento penale era stata già disciplinata per la prima volta nell'ordinamento italiano con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 356, il cui articolo 7, comma 2, aveva introdotto nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989) l'art. 147-bis, riguardante la possibilità di svolgere l'esame di collaboratori di giustizia ammessi a misure di protezione, ove fossero disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove si trova la persona da sottoporre ad esame;
dallo scorso mese di febbraio il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dato inizio, in via sperimentale, ad un piano nazionale di collegamento in video tramite web, per agevolare e intensificare i colloqui, ma solamente tra detenuti e magistrati di sorveglianza, per abbattere i costi e innalzare la qualità del servizio;
al momento pare che gli istituti che fanno parte della sperimentazione siano quelli di Palermo "Pagliarelli e Ucciardone" e quelli di Roma, Velletri, Civitavecchia e Frosinone;
l'interrogante ritiene che sfruttare le potenzialità della rete possa essere utile non solo a contenere significativamente i tempi di attesa per i detenuti che chiedono di effettuare i colloqui con il magistrato di sorveglianza, ma anche a ridurre, in termini spesa e di tempo, gli spostamenti dei magistrati che devono recarsi nelle carceri per incontrare i detenuti,
si chiede di conoscere:
quanti siano, al momento, i tribunali dotati del nuovo sistema di partecipazione al procedimento penale, definito a distanza o virtuale;
quali risultati abbia fin qui determinato tale nuova tecnologia, ove applicata;
se il Ministro in indirizzo ritenga che il servizio di collegamento video, tramite web, così come il sistema della video-conferenza, utilizzato anche per lo svolgimento delle udienze in tribunale, contribuisca notevolmente all'abbattimento dei costi, anche nel servizio delle traduzioni, e determini un risparmio di risorse umane, quale l'impiego del personale di Polizia penitenziaria impegnato per gli spostamenti tra le carceri ed i tribunali.