Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08364
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Atto n. 4-08364
Pubblicato il 9 ottobre 2012, nella seduta n. 810
DE LILLO - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha introdotto in Italia un importante strumento per i cittadini e gli operatori di giustizia, volto a rendere più efficiente la risoluzione delle controversie;
il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 attribuisce ai Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico, ciascuno per le proprie competenze, specifichi compiti di vigilanza sugli organismi di mediazione, sui mediatori, sugli enti di formazione per mediatori, sui formatori e sui responsabili scientifici;
a quasi due anni dall'entrata in vigore del regolamento, i Ministeri non hanno dato completa attuazione alle disposizioni ivi contenute, in particolare per quanto riguarda la pubblicità e l'aggiornamento degli elenchi e per quanto concerne i controlli presso le sedi degli organismi e degli enti di formazione;
a quanto risulta all'interrogante la pagina del sito del Ministero della giustizia dedicato agli organismi di mediazione non contiene le annotazioni previste dall'art. 3 del regolamento, e non è aggiornato in merito alle sedi degli organismi di mediazione; il sito dedicato agli enti di formazione per mediatori non contiene le annotazioni previste dall'art. 17;
a quanto ancora risulta all'interrogante a causa della mancata attuazione di parte delle disposizioni del regolamento, l'istituto della mediazione e tutti gli organismi che operano nel più stretto rispetto della normativa subiscono gravi danni facilmente documentabili,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo intenda dare attuazione alle disposizioni contenute: nell'art. 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, e, di conseguenza, rendere pubbliche tramite il sito Internet del Ministero le annotazioni del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione; nell'art. 17, di conseguenza, rendere pubbliche tramite il sito le annotazioni dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, intenda avvalersi dell'Ispettorato generale del Ministero, ai sensi degli artt. 3 e 17, ai fini della vigilanza sugli organismi di mediazione pubblici e privati, in particolare nel disporre ispezioni sul territorio, nonché della vigilanza sugli enti di formazione dei mediatori;
se intenda comminare le sanzioni previste all'art. 10 del regolamento in caso di riscontro di irregolarità, dichiarazioni false ed eventualmente annullare i titoli rilasciati tramite corsi di formazione non conformi;
se intenda segnalare eventuali comportamenti con rilievo penale alle autorità competenti;
se intenda assumere iniziative di competenza al fine di favorire un'interpretazione che chiarisca se sia corretto non applicare le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevedono l'obbligo del tentativo di mediazione, in sede di controversia civile e commerciale, ed applicare gli articoli 320 e 322 del codice di procedura civile, che fanno riferimento alla facoltà (non all'obbligo) del tentativo di conciliazione.