Pubblicato il 4 ottobre 2012, nella seduta n. 808
PEDICA - Ai Ministri della salute e della giustizia. -
Premesso che:
la sindrome di alienazione genitoriale (o PAS, parental alienation syndrome) è una controversa ed ipotetica dinamica psicologica disfunzionale che, secondo le teorie dello psichiatra statunitense Richard A. Gardner, si attiverebbe in alcune situazioni di separazione e divorzio conflittuali non adeguatamente mediate;
la PAS è oggetto di dibattito e ricerca, in ambito scientifico e giuridico, da quando è stata originariamente proposta da Gardner nel 1985; la sindrome non è infatti riconosciuta come un disturbo psicopatologico da parte della grande maggioranza della comunità scientifica e legale;
negli Stati Uniti il concetto sotteso dal costrutto PAS sta evolvendo e, per sottolineare questa nuova fase, è stata proposta una differente denominazione e concettualizzazione: il PAD, parental alienation disorder (in italiano disturbo da alienazione genitoriale);
considerato che:
il 25 giugno 2012, a Ginevra, è stato discusso il rapporto dell'ONU contro la violenza di genere. Nella replica del Governo italiano si sottolinea che al momento la letteratura scientifica ed i professionisti legali internazionali sono unanimi nell'affermare l'inesistenza della PAS, e la sua inammissibilità nelle sedi giudiziarie, e altresì sulla necessità di ulteriori approfondimenti su ricerche e studi prima che nuove teorie possano essere utilizzate in complesse e delicate questioni collegate alla cura dei figli nei casi di separazione. Non è tollerabile, ipocritamente, il tentativo di introdurre una simile teoria, visto che l'Italia si distingue per tradizione ponendo al centro dei suoi interessi i diritti del bambino;
secondo quanto riferito all'interrogante si assiste sempre più frequentemente all'utilizzo, nella cause giudiziali, della PAS al fine di decidere sull'affidamento dei figli. Tale sindrome, tuttavia, non è comunemente riconosciuta come verificabile, né attendibile da ampia parte della comunità scientifica internazionale;
sempre secondo quanto riferito all'interrogante, si è registrato un uso assiduo dell'utilizzo della PAS presso i tribunali veneti. In particolare è stato segnalato all'interrogante il caso del piccolo Leonardo Emiliano Dell'Agnese, nato a Padova, il 16 aprile 2002;
per citare alcune importanti prese di posizione in materia, si evidenzia che nel marzo 2010 l'Associazione dei neuropsichiatri spagnoli ha criticato ufficialmente il suo uso, sia psichiatrico che giuridico, e lo stesso Governo spagnolo ha indirizzato una nota ai professionisti del settore, onde evitarne l'utilizzo;
negli Stati Uniti d'America i procuratori di Stato hanno adottato, nel 2003, una risoluzione al fine di non utilizzare la PAS nelle cause di affidamento di minori. Il Dipartimento di giustizia del Canada, infine, ha emanato una direttiva suggerendo di ricorrere ai normali strumenti processuali già esistenti, che offrirebbero maggiori garanzie di scientificità;
secondo quanto riferito all'interrogante risulta, ad oggi, che la PAS non sia stata mai ammessa tra i disturbi mentali ufficialmente riconosciuti dalla comunità scientifica, né, tantomeno, riconosciuta dalla classificazione internazionale delle malattie ICD (International classification of diseases);
in data 21 settembre 2012 sul "Washington Times" è apparsa la notizia secondo la quale l'Apa (American psychiatric association), ovvero l'associazione americana i cui membri sono specializzati in diagnosi, trattamento, prevenzione e ricerca di malattie mentali, non ha incluso la PAS nel DSM-5 (edizione aggiornata dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se e quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare in riferimento ai fatti esposti, tenendo conto, soprattutto, della rilevanza dei diritti coinvolti.