Atto n. 4-08311

Pubblicato il 2 ottobre 2012, nella seduta n. 805

BIANCHI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 25 settembre 2012 il TAR della Calabria, nell'occasione presieduto dal dottor Giuseppe Romeo e dai consiglieri estensori e referendari dottoressa Concetta Anastasi e dottoressa Anna Corrado, ha accolto i ricorsi R.G. 1349/2007 ed R.G. 516/2011 presentati dalla società Sasol Italy SpA allo scopo di ottenere l'annullamento dei decreti n. 3926 del 2007 e n. 1102 del 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

tali decreti imponevano alla società Sasol Italy l'effettuazione dell'opera di bonifica del sito di interesse nazionale (SIN) di Crotone, Cassano e Cerchiara, che nel tempo ha ospitato nell'ordine la Montecatini, Montedison, Enichem, Condea Augusta e, per ultimo appunto, la Sasol Italy SpA;

i decreti ministeriali obbligavano la Sasol Italy SpA ad effettuare, nello specifico, la bonifica dell'area (di sua proprietà fino al settembre 2009) dei componenti di sodio silicato e fosfato ammonico, gravemente nocivi per la salute pubblica;

il collegio giudicante ha rilevato che, nel novembre 2009, la subentrante proprietaria dell'area, ovvero la società Kroton Gres 2000, comunicava al Ministero di assumersi non solo la titolarità materiale dell'area, ma anche l'incombenza di subentrare nell'opera di bonifica dello stabilimento oggetto del contendere, come risulta da esplicito comunicato della stessa Kroton Gres 2000 del 12 aprile 2010;

non essendo stato prodotto però, secondo il dettato della sentenza del TAR della Calabria, un approfondimento istruttorio circa il titolo giuridico in grado di determinare la legittimazione passiva della Sasol Italy SpA in merito all'intervento da compiere ed alla sua reale gradazione;

non essendo stato effettuato, sempre tenendo conto della sentenza del TAR, un approfondimento istruttorio relativo al diverso tipo di responsabilità derivante dalla posizione di responsabile dell'inquinamento e di semplice proprietaria dell'area, la Corte ha deciso di non poter respingere i ricorsi della Sasol Italy che quindi non può essere chiamata ad eseguire il risanamento in quanto, allo stato delle cose, tutte le società che si sono succedute nella proprietà dell'area sarebbero contemporaneamente "procedenti", ciascuna mantenendo un rapporto esclusivo con la pubblica amministrazione competente;

considerato che sulla base della sentenza del TAR, l'area di Crotone, Cassano e Cerchiara resta ancora in attesa dell'inizio di un'opera di bonifica che possa liberare la zona dalla presenza di materiali pericolosi per l'incolumità pubblica e la salubrità dell'intero territorio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di questa gravissima situazione di stallo giuridico-procedurale che si è venuta a determinare a Crotone;

che cosa intenda fare, per quanto di propria competenza, per sbloccare una vicenda paradossale in cui, per difetti di motivazione ed istruttoria, pare impossibile risalire all'effettiva proprietaria del sito da bonificare e, soprattutto, all'effettivo soggetto competente nel portare avanti ed a compimento l'urgente opera di risanamento;

se sia possibile convocare un urgente tavolo di lavoro che possa, alla presenza delle autorità a vario titolo interessate nonché degli amministratori locali, giungere ad una conclusione di questa incresciosa vicenda le cui uniche vittime sono la popolazione residente ed il territorio coinvolto.