Atto n. 1-00682

Pubblicato il 18 settembre 2012, nella seduta n. 795

BELISARIO , GIAMBRONE , BUGNANO , CAFORIO , CARLINO , DI NARDO , LANNUTTI , LI GOTTI , MASCITELLI , PARDI , PEDICA

Il Senato,

premesso che:

il 28 agosto 2012 la Corte europea di Strasburgo ha giudicato incoerente la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40) ritenendo, in particolare, illegittimo il divieto di ricorrere alla diagnosi preimpiantatoria nel caso in cui entrambi i genitori siano portatori di una grave malattia genetica;

in particolare, la Corte europea si è espressa sul caso di una coppia italiana portatrice di fibrosi cistica che, dopo aver avuto un primo figlio affetto da questa grave patologia, desiderava scongiurare tale rischio nel caso di una seconda gravidanza, ricorrendo alla fecondazione artificiale e quindi alla diagnosi preimpiantatoria sull'embrione;

la Corte ha sentenziato che la legge n. 40 del 2004, vietando questa possibilità, vìola, nel caso di specie, il diritto al rispetto della vita privata sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e allo stesso tempo contraddice il sistema legislativo italiano che autorizza a procedere ad un'interruzione medica di gravidanza qualora il feto dovesse essere colpito dalla patologia di cui sono portatori i genitori. Al riguardo la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", all'articolo 6, prevede la possibilità di ricorrere all'aborto oltre i novanta giorni di gravidanza nel caso in cui siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna;

secondo la Corte europea è anomalo che due leggi dello Stato si contraddicano in maniera così evidente e su un tema delicato e particolare come quello della procreazione medicalmente assistita, e che in Italia, quindi, si vieti la possibilità di ricorrere ad una diagnosi che permetta di capire se l'embrione risulta affetto da patologie invalidanti, ma si autorizzi l'aborto terapeutico tardivo nel caso il feto risulti affetto dalle stesse patologie. Una contraddizione che non è soltanto legislativa, ma etica;

la citata sentenza del 28 agosto 2012, che stabilisce, tra l'altro, che lo Stato dovrà versare alla coppia 15.000 euro per danni morali e 2.500 per le spese legali sostenute, diverrà esecutiva entro tre mesi se nessuna delle parti farà ricorso per ottenere una revisione davanti alla Grande Camera della Corte europea;

considerato che:

il Governo italiano, attraverso diverse dichiarazioni alla stampa del Ministro della salute, Renato Balduzzi, sembra intenzionato a presentare ricorso contro la citata sentenza, richiedendo un chiarimento giurisprudenziale per ciò che riguarda le decisioni dell'ordinamento italiano e quelle del Consiglio d'Europa (si veda agenzia "Asca" del 29 agosto 2012);

la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita è stata oggetto in più di una occasione di pronunce di tribunali italiani, Corte costituzionale e Corte europea, ed oggi, con le diverse modifiche apportate a seguito di tali provvedimenti giurisdizionali, risulta svuotata di molti punti fondamentali che ne caratterizzavano il contenuto originario;

in particolare, proprio riguardo alla diagnosi preimpianto, riveste una particolare importanza l'ordinanza emessa dal tribunale di Salerno in data 13 gennaio 2010 che ha segnato la prima apertura del nostro Paese alla possibilità di mettere al mondo un figlio sano per i genitori portatori di gravi malattie genetiche;

come risulta altresì da alcuni contenuti della stampa (si veda l'articolo "l. 40/2004: una legge da cambiare" del 29 agosto 2012, pubblicata sul sito "Persona e danno") i pronunciamenti giurisprudenziali sinora emessi dalla Corte costituzionale e da vari tribunali italiani ed europei contro il contenuto della legge n. 40 del 2004 sono stati 17 ed hanno abolito il divieto alla crioconservazione degli embrioni e il limite massimo di tre embrioni per ciascun ciclo di fecondazione, facendo decadere, a giudizio dei presentatori, il principio fondante del provvedimento;

la legge n. 40 del 2004 è il provvedimento che mantiene ancora in vita il divieto alla fecondazione eterologa, sulla quale la stessa Corte costituzionale ha rinviato la decisione con l'ordinanza di restituzione degli atti ai giudici rimettenti del 22 maggio 2012;

concedere la possibilità alle coppie italiane fertili, ma portatrici di gravi patologie, di accedere alle tecniche di fecondazione assistita e ricorrere alla diagnosi preimpiantatoria non significa parlare di eugenetica, non significa manipolare i geni per migliorare la razza, né scegliere l'aspetto che dovrà avere il nascituro, ma significa garantire a tutte le coppie che lo desiderano di poter avere un figlio sano e di non fare ricorso all'aborto terapeutico;

in Europa sono 16, ad oggi, gli Stati in cui la PGD (diagnosi preimpiantatoria) è consentita, pur con i diversi limiti imposti dalle leggi nazionali: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia: negare alle coppie italiane questa possibilità significa, oggettivamente, incrementare quell'"esilio riproduttivo" che una buona legge sulla procreazione medicalmente assistita scongiurerebbe;

sin dalla sua approvazione, infatti, la legge n. 40 del 2004, si è dimostrata inadeguata a garantire i diritti delle coppie italiane, ponendo più limiti e divieti che opportunità, e per questo necessita di essere riscritta e finalmente adeguata alle diverse sentenze emerse in questi anni dai tribunali italiani ed europei,

impegna il Governo a non presentare ricorso alla Grande Camera della Corte europea contro la sentenza del 28 agosto 2012, al fine di tutelare i diritti delle coppie italiane che desiderano un figlio ricorrendo alla diagnosi preimpiantatoria dell'embrione, al pari di quanto previsto in moltissimi altri Paesi del mondo, e ad assumere tutte le iniziative di competenza idonee a rispettare la sentenza di Strasburgo.