Pubblicato il 13 maggio 2003
Seduta n. 392
TRAVAGLIA, MALAN, BARELLI, BOSCETTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
è in pieno svolgimento la campagna elettorale per la elezione del Sindaco ed il rinnovo dei Consigli Comunale e Circoscrizionale di Pescara del 25 e 26 maggio prossimi, per la quale sono contrapposti sei candidati Sindaci;
uno di essi, Luciano D'Alfonso, ha ritenuto di poter inviare "a tutti, bambini, adolescenti, minorenni fino alla soglia dei diciotto anni, ma non ancora maggiorenni" di Pescara, lettere personalizzate con nome e cognome, recanti sulla busta la dicitura "riservata personale", come risulta dalle notizie di stampa e dalle proteste dei genitori;
questi messaggi elettorali contengono, oltre ad un excursus della carriera del candidato, la descrizione, attraverso concetti e frasi ammiccanti, pur se inesatti e devianti, di alcuni aspetti del programma del suo schieramento;
considerato che:
il messaggio elettorale personalizzato è stato inviato a soggetti minorenni, perciò stesso esclusi dalla possibilità di esprimere il voto, con ciò rendendo evidente un odioso tentativo di strumentalizzazione dei figli nei confronti dei loro genitori, essi sì legittimati al voto;
dal candidato in questione non sono state rese note, come per elementare regola di correttezza avrebbe dovuto fare, le fonti attraverso cui ha avuto accesso agli elenchi completi degli adolescenti di Pescara,
si chiede di conoscere:
se si ritenga legittima l'azione del suddetto candidato finalizzata alla strumentalizzazione dei figli, attraverso il loro coinvolgimento emotivo poichè gratificati dall'attenzione che un adulto ha riservato loro, nei confronti delle opinioni politiche dei propri genitori, condizionandone il voto;
se si ritenga, oltre che eticamente lecito, giuridicamente ammissibile che in una campagna elettorale un candidato coinvolga direttamente e personalmente soggetti privi dei requisiti dell'elettorato attivo e passivo, per di più interloquendo direttamente con soggetti minorenni, volutamente evitando il necessario controllo dei genitori, così come chiaramente dimostra la scritta "riservata personale" sulla busta chiusa personalmente indirizzata al minore;
quali mezzi si intenda adottare per scongiurare il pericolo che, attraverso gli stessi mezzi spregiudicatamente adottati dal candidato, persone con finalità inconfessabili, sia pure mascherate, possano accedere impunemente e con evidente, inquietante facilità, agli elenchi degli adolescenti di Pescara;
se si ritenga di attivare una immediata ed approfondita indagine finalizzata alla individuazione delle fonti (presumibilmente scuole e/o anagrafi pubbliche) che hanno fornito al candidato gli elenchi dei minorenni di Pescara, al fine di verificare se non siano configurabili le ipotesi previste e punite dall'art. 35 della legge 675/96;
se non si ritenga di verificare, inoltre, la concreta ipotesi che il candidato in questione abbia violato l'art. 11, nn. 1 e 3, della legge 675/96 circa la obbligatorietà del consenso al trattamento dei dati, da parte del diretto interessato (o di chi ne esercita la patria potestà), stante la evidente inapplicabilità delle ipotesi di esclusione del consenso, analiticamente ed esclusivamente indicate dall'art.12 della citata legge;
se non si ritenga di accertare, allo stato attuale, quali siano le misure di salvaguardia, espressamente previste dall'art. 15, n°1, della legge 675/96, che il candidato di Pescara, ormai comunque in possesso dei dati, ha adottato, al fine di garantirne la riservatezza;
se non si ritenga necessario, a tal proposito, che l'Ufficio del Garante, all'esito dei controlli previsti dall'art.32, n°1, accerti la eventuale configurazione della ipotesi di omessa adozione delle misure di protezione della sicurezza dei dati, ex art. 36 della legge 675/96.