Atto n. 4-07941

Pubblicato il 12 luglio 2012, nella seduta n. 764

FRANCO Vittoria - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

in data 25 ottobre 2007 il Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione, ha emanato un'apposita circolare interpretativa delle disposizioni in materia di accesso all'esame di teoria informatizzato tramite il sistema di lettura vocale dei quiz da parte dei candidati affetti da dislessia in cui, a modifica di disposizioni anteriori indicate nelle precedenti circolari del 2000 e del 2006, ha stabilito che i candidati con una diagnosi di dislessia possano usufruire dei files audio durante la prova di teoria, allegando, oltre alla prescritta certificazione medica, anche una certificazione specialistica attestante che il candidato presenta un disturbo specifico di apprendimento della lettura (dislessia) e/o scrittura (disortografia). Tali disposizioni consentono ai candidati l'utilizzo della sintesi vocale per la lettura dei quiz, senza peraltro prevedere alcuna modifica dei tempi di svolgimento dei quiz stessi;

la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", approvata all'unanimità dopo un lungo iter parlamentare, prevede adeguati strumenti didattici a favore degli studenti dislessici. In particolare sono previsti sia strumenti compensativi, comprese tra l'altro le tecnologie informatiche, come pure misure dispensative di alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, con riferimento anche ai tempi di svolgimento delle verifiche;

in data 12 luglio 2011 è stato emanato il decreto attuativo n. 5669 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, previste dall'art. 3 del medesimo decreto;

in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 170 del 2010 in materia di provvedimenti dispensativi, il predetto decreto attuativo, all'art. 4, comma 1, facoltizza il ricorso a misure dispensative per favorire il successo degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e, al comma 5 del medesimo articolo, prevede che "l'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento";

considerato inoltre che:

le stesse linee guida evidenziano tra gli strumenti dispensativi l'importanza per lo studente di poter usufruire di maggior tempo per l'espletamento delle prove di esame e non, e che tale tempo aggiuntivo può ammontare alla quota del 30 per cento in più rispetto al tempo ordinario;

appare di tutta evidenza che, nei casi in esame, per favorire il superamento dei test al fine di conseguire la patente, sarebbe necessario concedere maggior tempo rispetto al tempo ordinariamente previsto;

tra le finalità dell'intervento normativo, l'art. 2, comma 1, lettera h), della legge n. 170 del 2010 indica quella di "assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale", finalità certamente non garantita dalle attuali modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida che, come specificato anche in una lettera aperta del Presidente dell'Associazione italiana dislessia del 6 maggio 2011 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, prevedono schede di esame stampate con caratteri di stampa piccoli e quindi di difficile interpretazione per chi soffre di un disturbo di lettura e spesso non affiancate da immagini, tali da creare notevoli difficoltà per le quali la predisposizione del solo strumento della sintesi vocale non offre una compensazione adeguata al disturbo di dislessia, se non accompagnata da una previsione di tempi adeguati;

la possibilità di usufruire di files audio è stata prevista dalla predetta circolare del Ministero dei trasporti del 25 ottobre 2007, che non ha quindi potuto tenere conto delle previsioni più innovative contenute nei successivi interventi normativi di cui alla legge n. 170 del 2010, al decreto attuativo n. 5669 e alle linee guida del 2011, che hanno evidenziato in modo inequivocabile come lo strumento dispensativo strategico per il successo formativo delle persone con DSA sia la concessione di maggior tempo per l'espletamento delle prove di verifica scritte sia in sede di esame che non,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritenga di adeguare, come richiesto dalla stessa Associazione per la dislessia, le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei trasporti del 25 ottobre 2007 ai criteri e ai principi ispiratori della legge n. 170 del 2010 e dei successivi provvedimenti attuativi, anche in riferimento alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida da parte dei candidati con DSA, allo scopo di dare piena attuazione a tutte le finalità previste dall'art. 2 della medesima legge n. 170, relativamente alla esigenza che anche in ambito sociale e professionale alle persone affette da DSA siano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità.