Atto n. 4-07918

Pubblicato il 11 luglio 2012, nella seduta n. 762
Risposta pubblicata

BORNACIN , DE ECCHER , ASCIUTTI - Al Ministro della salute. -

Premesso che con l'approvazione della legge n. 170 del 2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", il legislatore intendeva migliorare la qualità della vita degli studenti con dislessia favorendone in particolare il successo e l'integrazione a scuola;

considerato che:

l'articolo 3 specifica le procedure per la diagnostica, che deve avvenire nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o presso strutture convenzionate ma comunque al di fuori della scuola, e demanda agli insegnanti il compito di attivare interventi di screening (previa autorizzazione dei genitori) al fine di identificare precocemente i soggetti a rischio;

il successivo articolo 4 attiene alla preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici e l'articolo 5 introduce strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento informatici e misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento;

all'articolo 6 è contemplata la possibilità per i familiari degli studenti di primo grado con dislessia di usufruire di agevolazioni;

all'interrogante risulta che:

le procedure per la diagnosi non sarebbero applicate in maniera omogenea sul territorio nazionale per quanto attiene sia alle strutture pubbliche che a quelle private;

i tempi di attesa per la diagnosi, soprattutto nel settore pubblico, sono estremamente lungi e diversi per ciascuna regione;

i corsi di formazione previsti e ogni altro strumento idoneo a facilitare l'apprendimento sono stati attivati solo in alcune città e sono assenti i controlli sull'utilizzo del piano didattico personalizzato;

non vi sono agevolazioni per i familiari di bambini che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento, fatta eccezione per la richiesta di part-time;

rilevato che:

la citata legge all'articolo 7, comma 1, prevede, inoltre, che: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le linee guida per la predisposizione di protocolli regionali da stipulare entro i sei mesi successivi per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3";

tali linee guida ad oggi non sono ancora state emanate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dover procedere con la massima urgenza all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, al fine di rendere omogenea la disciplina in materia sull'intero territorio nazionale nonché al fine di rendere effettive le disposizioni normative e ridurre i gravi disagi che coloro che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento, i loro familiari e gli operatori scolastici subiscono quotidianamente.