Pubblicato il 5 luglio 2012, nella seduta n. 759
BARBOLINI - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Vari ha risposto, durante le sedute dell'Assemblea del 23 febbraio e dell'8 marzo 2012, ad interrogazioni presentate da senatori di diversi gruppi parlamentari in cui venivano chiesti al Governo chiarimenti sul canone speciale che la Rai impone alle imprese, piccole e medie aziende, studi professionali e medici, eccetera per la detenzione di uno e più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, compresi quindi computer collegati in rete;
come si legge nel Resoconto stenografico della seduta del 23 febbraio, nella risposta il rappresentante del Governo ha precisato che l'articolo 1 del regio decreto-legge n. 246 del 1938 «porta a riferire il pagamento del canone solo al servizio di radiodiffusione. Pertanto, non è possibile includere altre forme di distribuzione del segnale audio/video, per esempio web radio e web tv, altre forme che sono basate, come dicono i tecnici, su portanti fisici diversi. In linea generale sono quindi esclusi i personal computer, fissi o portatili, i tablet come gli "ipad" e gli smartphone, cioè gli strumenti suscettibili di per sé di connessione alla rete Internet»;
come si legge nel Resoconto stenografico della seduta dell'8 marzo, il sottosegretario Vari ha sostenuto, inoltre: «Come già detto nelle predenti risposte, per essere più chiari, è necessaria qualche ulteriore specificazione tecnica. In altre parole, dobbiamo circoscrivere il campo degli apparecchi soggetti al pagamento del canone a quelli utili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre e piattaforma satellitare. Tali apparecchi sono quelli caratterizzati da un sintonizzatore che ha la funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e la capacità autonoma di erogare il servizio di radiodiffusione o, come veniva chiamato nel regio decreto, di radioaudizione. Ribadisco che abbiamo trovato la RAI già in linea con tale interpretazione, tanto che essa si è impegnata a compiere tutte le necessarie azioni di chiarimento in questo senso. Quanto all'articolo 17 del decreto Salva Italia, con il quale è stato introdotto l'obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio e alla televisione e la categoria di appartenenza, va da sé che tale obbligo ricorre nella misura in cui sussiste il correlativo obbligo di pagare il canone speciale nei limiti sopra accennati. (...) in data 22 febbraio 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad inviare una lettera al dottor Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate, trattandosi di un'entrata di carattere fiscale, in cui le considerazioni che io ho esposto in termini sintetici sono argomentate in maniera più ampia anche con delle esemplificazioni»;
considerato che già dal gennaio scorso nel mondo dell'impresa, soprattutto delle piccole aziende del lavoro autonomo, si era creato un livello di allarme veramente alto, a causa di un'interpretazione difforme che in gran parte del Paese era stata data dalla Rai e dall'Agenzia delle entrate rispetto all'interpretazione autentica che poi il Governo ha fornito e confermato nell'Aula del Senato;
visto che la situazione permane ancora oggi non chiara, dato che la Rai Radiotelevisione italiana SpA sta indistintamente inviando, anche in questi giorni, a diversi soggetti (imprese, società, studi professionali, lavoratori autonomi) il bollettino postale per provvedere al pagamento dell'abbonamento speciale alla televisione con l'avviso che, in caso di mancata corresponsione, gli interessati saranno assoggettati alle sanzioni previste dalla legge,
si chiede di sapere:ù
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per rimediare al comportamento, ad avviso dell'interrogante del tutto ingiustificato ed arbitrario, della concessionaria del servizio pubblico per la richiesta di pagamento del canone speciale su apparecchi diversi dalla televisione;
se intenda sospendere gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla RAI per la corresponsione del canone speciale di abbonamento a quelle imprese a cui si pretende di imporre tale tributo solo per il fatto di possedere dispositivi atti o adattabili a ricevere il segnale televisivo, inclusi monitor per il personal computer, videofonini, videoregistratori, ipad.