Atto n. 4-07801

Pubblicato il 27 giugno 2012, nella seduta n. 752

PARAVIA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

il Consorzio salernitano trasporti pubblici SpA (CSTP) rappresenta l'azienda consortile di servizi che, fin dagli anni '90 con la precedente denominazione societaria "ATACS", gestisce il trasporto pubblico su gomma nella città di Salerno ed in parte del territorio provinciale;

l'azienda nel 2001, in applicazione delle leggi di riforma del settore del trasporto pubblico locale, ha mutato la sua forma giuridica assumendo la qualificazione di società per azioni con quote azionarie in possesso di enti locali, in primis il Comune di Salerno per il 31 per cento e la Provincia di Salerno per il 26 per cento, dell'intero pacchetto azionario, oltre a numerosi Comuni della provincia che partecipano in proporzione alle rispettive quote;

in data 26 gennaio 2012, a seguito della riduzione delle risorse finanziarie destinate dalla Regione Campania al trasporto pubblico locale nel biennio 2011-2012, da cui scaturiva una crisi dell'intero comparto, il Consiglio d'amministrazione del CSTP deliberava di non ricostituire il capitale sociale, stabilendo la messa in liquidazione volontaria della società, ed attivando una procedura di mobilità per 149 dipendenti in esubero, su 649 complessivamente in organico;

tale paventata posizione ha causato, come era prevedibile, una serie di proteste e manifestazioni di piazza da parte dei dipendenti del consorzio, che hanno visto messo in pericolo il proprio posto di lavoro, con gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico del territorio salernitano, in un periodo storico già caratterizzato da una notevole crisi economica in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno;

al fine di arginare le proteste dei dipendenti, di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti in esubero ed il destino dell'intera azienda, il Consorzio l'11 maggio 2012 stipulava con le parti sociali un accordo regionale con cui revocava la procedura di mobilità e decideva di avvalersi dei contratti di solidarietà "difensivi", di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, e successive modificazioni, quale strumento di ammortizzatore sociale previsto per eliminare o ridurre gli esuberi di lavoratori altrimenti destinati alla mobilità o al licenziamento;

nell'accordo veniva altresì concordata l'applicazione dei contratti per un anno, dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2013, ed una riduzione dell'orario di lavoro per 622 lavoratori interessati dal piano aziendale;

da notizie provenienti da organi di stampa locali e nazionali, sembrerebbe che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giorni scorsi, a ridosso dell'entrata in vigore dei suddetti contratti, abbia espresso un parere negativo circa l'applicabilità di tale tipologia contrattuale ai dipendenti del CSTP, non ritenendo possibili i contratti di solidarietà in virtù dello stato di liquidazione dell'azienda salernitana;

sicché, a seguito della diffusione di tali notizie, sia i lavoratori interessati che le parti sociali manifestavano dubbi e perplessità circa il presunto parere negativo del Ministero, ritenendolo non conforme alla situazione reale del CSTP che, versando in uno stato di liquidazione "volontaria" e non già di liquidazione coatta amministrativa, avrebbe avuto pieno diritto all'applicazione degli ammortizzatori sociali in questione;

è da rilevare, infatti, che un eventuale parere negativo da parte del Ministero si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009 che, limitando il campo di applicazione dei contratti in questione, ne prevede l'esclusione per le sole aziende che "abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della legge n. 223 del 1991, ovvero siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata";

alla luce della disposizione, non sembrerebbe pertanto escludersi l'applicabilità dei contratti di solidarietà in favore di un'azienda come il CSTP che, pur versando in stato di liquidazione "volontaria", non versi in stato di insolvenza, per fallimento ovvero liquidazione coatta amministrativa, ma abbia volontariamente deliberato il suo scioglimento attraverso una libera decisione dell'Assemblea dei soci ex art. 2484, comma 1, n. 6, del codice civile;

il CSTP rappresenta una vera e propria risorsa per il territorio provinciale ed è, pertanto, di fondamentale importanza assicurare la dovuta tutela di un'azienda in difficoltà e dei suoi lavoratori, sia al fine di evitare la perdita di numerosi posti di lavoro in un contesto territoriale già afflitto da una pesante disoccupazione sia per assicurare i necessari servizi di mobilità e di trasporto pubblico ai cittadini salernitani ed agli utenti delle altre città della provincia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno assumere un orientamento positivo in ordine all'applicazione dei contratti di solidarietà in favore dei dipendenti del Consorzio salernitano trasporti pubblici, tenuto conto della normativa vigente e della peculiarità del comparto del trasporto pubblico locale;

se, in concerto con gli altri Ministri interessati, ritenga possibile introdurre nuovi ed ulteriori ammortizzatori sociali a sostegno dei lavoratori delle aziende in regime di diritto privato preposte alla gestione di un servizio pubblico ed operanti in contesti territoriali ad elevato tasso di disoccupazione, come il Mezzogiorno.