Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07667

Atto n. 4-07667

Pubblicato il 7 giugno 2012, nella seduta n. 739

BELISARIO , CARLINO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della salute. -

Premesso che:

tra i compiti dell'INAIL vi è anche quello di garantire agli infortunati e tecnopatici il massimo possibile reintegro delle preesistenti condizioni di salute al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati e dei tecnopatici stessi;

gli articoli 66 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 prevedono che da parte dell'INAIL vengano forniti agli assicurati i necessari apparecchi di protesi per ridurre l'inabilità;

l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che l'INAIL, in deroga al disposto della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), "provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici" ed inoltre "Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto (…) per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le Unità sanitarie locali";

contrariamente a tali presupposti normativi a quanto risulta agli interroganti in data 16 maggio 2008 la direzione generale dell'INAIL trasmetteva una nota (comunicata anche alle parti sociali) con la quale escludeva che l'INAIL potesse concedere agli assicurati infortunati e tecnopatici dispositivi protesici aventi "finalità terapeutiche" durante il periodo di fase acuta della patologia (inabilità temporanea assoluta), limitando la concedibilità dei mezzi protesici solo nella fase di stabilizzazione dei postumi (inabilità permanente);

solo con successiva nota del 1° luglio 2010 (ad oltre due anni dalla precedente) a seguito di ripetute proteste da parte degli assicurati e degli enti di patronato, la direzione generale dell'Istituto, richiamando l'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (che ha confermato che l'INAIL è l'istituzione garante del diritto da parte dell'assicurato alla continuità dell'assistenza sanitaria per tutto quanto necessario ed utile al recupero dell'attività lavorativa), ha riammesso la concessione dei mezzi protesici utili nei confronti degli assicurati anche per finalità terapeutiche a insindacabile giudizio dei sanitari dell'Istituto;

considerato che:

corrisponde ad una buona prassi medica un idoneo trattamento della fase acuta delle infermità (inabilità temporanea assoluta) ai fini di ridurre le conseguenze relative ai postumi permanenti (inabilità permanente);

alla data di emanazione della nota del 16 maggio 2008 (che escludeva la concessione degli ausili protesici) erano già in vigore e conosciute le disposizioni (di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008) che sono poi state alla base della successiva nota del 1° luglio 2010 (con la quale invece si ritiene di dovere concedere le relative prestazioni);

per oltre due anni agli assicurati è stato negato un diritto, con la conseguenza di costringere i medesimi a doppie trafile, sia presso gli uffici e gli ambulatori dell'INAIL per le prestazioni medico legali e per le prestazioni terapeutiche, sia presso gli ambulatori e gli uffici delle Aziende sanitarie locali al fine di ottenere la concessione del sussidio protesico utile,

si chiede di sapere:

quali siano stati i presupposti normativi per l'emanazione da parte della direzione generale dell'INAIL della nota del 16 maggio 2008;

quale sia stato il motivo del grave ritardo della rettifica della stessa nota da parte dell'INAIL;

quale sia stato il risparmio illegittimo ottenuto dall'INAIL per oltre due anni a danno degli assicurati infortunati e tecnopatici;

se l'Istituto abbia preso provvedimenti sulla grave disfunzione e sul grave disagio arrecato agli assicurati ed abbia preso decisioni atte a sanare le relative incompetenze tecniche e culturali che hanno supportato la nota del 16 maggio 2008.