Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02853
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Atto n. 3-02853
Pubblicato il 15 maggio 2012, nella seduta n. 722
PASSONI - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
il Consiglio regionale della Toscana ha recentemente approvato una legge che semplifica l'utilizzo di farmaci a base di cannabinoidi come ausilio terapeutico a pazienti colpiti da patologie come distrofia muscolare, artrite, sclerosi multipla, glaucoma e nei trattamenti palliativi per i malati oncologici;
già nel 2007, con il decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007, alcuni principi attivi cannabinoidi sono stati inseriti nella tabella II, sezione B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, rendendone possibile l'utilizzo a fini terapeutici a livello nazionale;
la nuova normativa toscana disciplina l'utilizzo di tali farmaci nel servizio sanitario regionale semplificando la complessa normativa nazionale, riducendo il tempo necessario per riuscire ad ottenere questo tipo di medicine prodotte all'estero e fornendo regole e procedure chiare per medici e pazienti. Le farmacie ospedaliere potranno inoltre fornire il farmaco ai pazienti gratuitamente, con costi a carico del servizio sanitario;
in base a quanto previsto dalla normativa regionale inoltre, dopo l'inizio del trattamento in ambito ospedaliero, il paziente potrà proseguire la terapia a domicilio anche a seguito delle dimissioni, con un risparmio di spesa sanitaria e un miglioramento delle condizioni di cura;
la normativa si fonda sulla provata efficacia farmacologica dei cannabinoidi, e consentirà peraltro di diminuire l'uso degli oppiacei chimici, in primis la morfina, e di permettere a chi soffre di mitigare il dolore in maniera totalmente legale, senza dover ricorrere al mercato nero per procurarsi del sollievo,
si chiede di sapere se, alla luce dell'importanza dei farmaci a base di cannabinoidi nella terapia del dolore e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nel rispetto delle prerogative delle Regioni in materia, intraprendere iniziative politiche tese a favorire decisioni da parte delle Regioni stesse nel senso di estendere le realtà che consentano la somministrazione di detti farmaci, anche seguendo l'iter previsto dalla nuova legge della Regione Toscana, in tutto il territorio nazionale.