Atto n. 4-04358

Pubblicato il 10 aprile 2003
Seduta n. 380

COSTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate, contenuta nell’articolo 8 della legge n. 388/2000 (cosidetta Visco-sud) e modificata prima dal decreto legge 138/2002 e poi dal decreto legge 253/2002, ha trovato una sua sistemazione definitiva nell’ambito della manovra finanziaria per il 2003;

com’è noto, nella versione originaria il credito era fruibile automaticamente. Nella versione scaturita dal decreto legge 138/2002 sono stati previsti adempimenti ben precisi per chi volesse accedere al beneficio, eliminando così la formula della fruizione automatica;

la legge finanziaria 2003, in particolare, ha definitivamente sancito le modifiche inerenti alle modalità di fruizione del bonus e all’introduzione della procedura di controllo e monitoraggio, prolungando il blocco del bonus (inizialmente previsto fino a marzo) fino al 10 aprile 2003 e delineando quattro diverse ipotesi, per ciascuna delle quali è prevista una distinta regolamentazione;

per i contribuenti che hanno maturato il bonus prima dell’8 luglio 2002 in base al meccanismo della fruizione automatica è stato previsto l’obbligo di trasmettere in via telematica il modello CVS (Comunicazione Visco Sud) contenente una serie di dati, concernenti la tipologia degli investimenti agevolati, l'ammontare del contributo e di quello non ancora utilizzato, nonché tutti i dati utili ai fini di una puntuale ricognizione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli investimenti realizzati. I contribuenti che hanno maturato il bonus a partire dalla predetta data dell’8 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 (mediante il meccanismo del silenzio-assenso) ed hanno conseguito il bonus secondo le regole proprie della "Tremonti Sud" (decreto legislativo 138/2002), nel senso che hanno presentato un’istanza al centro operativo di Pescara senza ricevere alcun diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, devono anch’essi trasmettere in via telematica una comunicazione contenente gli stessi dati previsti dal modello CVS;

i contribuenti non ammessi all’agevolazione per esaurimento dei fondi, che hanno presentato l’istanza al centro operativo di Pescara, ed ai quali è stato negato l’accesso all’agevolazione per avvenuto esaurimento dei fondi, ove ancora intenzionati ad ottenere il bonus con decorrenza 1° gennaio 2003, devono invece presentare una nuova istanza, integrata con i dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate, per un importo non superiore a quello esposto nell’istanza non accolta. Infine, ai contribuenti che presentano per la prima volta l’istanza (per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2003) sarà applicabile la stessa disciplina esposta nel caso precedente ma, trattandosi di prima istanza, non ci sarà alcun ordine di priorità acquisito;

per fruire del credito di imposta i soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 devono quindi presentare l'istanza preventiva di autorizzazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. L'accoglimento delle nuove istanze e delle istanze rinnovate a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2003 deve avvenire nel limite dello stanziamento di bilancio, pari a 1.740 milioni di euro;

considerato:

che per i contribuenti che hanno inviato l'istanza il 1° aprile potrebbe verificarsi il diniego della concessione del bonus in quanto, secondo notizie di stampa, l'Agenzia delle Entrate avrebbe intenzione di respingere alcune delle istanze ripresentate per indisponibilità delle risorse stanziate per il 2003;

che le domande presentate dalle imprese che hanno programmato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate per l'anno in corso, in particolare, ammonterebbero ad alcune decine di migliaia. D'altre parte, la mole delle istanze rimaste inevase nel 2002, e che ora godono del diritto di precedenza sulle nuove istanze, sembrerebbe potenzialmente tale da esaurire non solo i fondi per il 2003, ma anche una buona parte di quelli stanziati fino al 2006;

che, inoltre, le categorie professionali hanno segnalato difficoltà di trasmissione dell'istanza telematica. Alcuni operatori, in particolare, hanno segnalato la circostanza che, dopo aver completato l'operazione di invio dell'istanza ed aver ricevuto dalla Agenzia delle Entrate, per via telematica, la comunicazione che l'istanza stessa era stata accolta, molti giorni dopo, hanno ricevuto una nuova comunicazione relativa alla medesima istanza, con la quale la medesima Agenzia informava che il credito richiesto era stato ritenuto “non ammissibile per indisponibilità dei fondi stanziati dalla legge per l'anno 2003”;

che altri operatori segnalano ancora di aver incontrato notevoli difficoltà nell’inoltro della domanda entro il termine del 10 marzo a causa di problemi incontrati nella connessione con il server dell’Agenzia delle Entrate;

che, pertanto, appare necessario, al fine di tutelare l’immagine di massima affidabilità dell’Amministrazione finanziaria, garantire condizioni di massima trasparenza nella procedura di riconoscimento del credito,

si chiede di sapere

quali strumenti informatici e tecnici siano stati utilizzati per definire le graduatorie di presentazione delle istanze e di controllo delle stesse graduatorie;

quali siano le graduatorie determinate con le istanze per fruire delle predette agevolazioni per gli investimenti effettuati per le annualità 2002 (dopo l’8 luglio 2002) e 2003;

quali siano gli strumenti per garantire effettivamente parità di condizioni di accesso al sistema per tutti i richiedenti e per tutto il territorio nazionale;

se sia conoscenza del Ministro la circostanza che alcuni soggetti hanno potuto accedere al sistema solo in un orario sensibilmente successivo a quello pubblicizzato e reso noto.