Pubblicato il 23 aprile 2012, nella seduta n. 714
PETERLINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
in data 21 marzo 2012, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (Atto del Governo n. 437), nonché sull'Atto Senato 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha approvato pareri favorevoli con alcune osservazioni, in relazione all'università e alla ricerca, riguardanti l'opportunità di includere, tra i criteri e parametri di valutazione dei candidati già previsti per l'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, anche fondamentali esperienze maturate al di fuori dell'Università;
il parere espresso dalla 7ª Commissione permanente sull'Atto del Governo, prevede, infatti, nell'osservazione di cui al punto 5.4, l'auspicio che "il motivato giudizio per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 possa essere fondato anche sulla valutazione di qualificazioni professionali di particolare rilevanza acquisite fuori del mondo accademico"; il parere relativo al decreto-legge n. 5 del 2012 reca l'osservazione di cui al punto n. 8 della lettera A sull'università e la ricerca, volta a chiedere una modifica del citato art. 16, comma 3, lettera a), "nel senso di inserire, tra i titoli valutabili per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, anche la valutazione di eventuali abilitazioni o specializzazioni professionali conseguite, di progetti di particolare rilevanza, di cariche private o pubbliche ricoperte e in ogni caso del percorso lavorativo maturato, anche al di fuori del mondo accademico, se utile all'insegnamento e alla ricerca";
l'inclusione tra i criteri e parametri di tali esperienze non implicherebbe ovviamente la rinuncia ai criteri scientifici, bensì la valorizzazione di preziose risorse a vantaggio dell'insegnamento e della ricerca;
le Università, oltre al reclutamento "interno", vanterebbero un arricchimento proveniente direttamente dal mondo professionale e del lavoro, attirando e coinvolgendo professionisti già affermatisi nei vari settori, ad esempio dell'economia, o specificamente del settore finanziario, o di quello giuridico, come anche medico;
sulla questione sarebbe opportuno un intervento legislativo;
la legge n. 240 del 2010, all'art. 16, comma 3, lettera a), prevede anche la valutazione analitica dei titoli, senza limitarla quindi a quelli accademici; sarebbe quindi auspicabile prevedere, in via amministrativa, la possibilità che siano valutate le esperienze ed i titoli extra-accademici strettamente connessi e utili all'insegnamento e alla ricerca, considerati peraltro i tempi strettissimi previsti per l'avvio delle procedure dal regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, entrato in vigore il 31 gennaio 2012,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo ritenga di tener conto delle osservazioni approvate dalla 7ª Commissione permanente del Senato nei due pareri evidenziati in premessa;
se ritenga di promuovere un intervento legislativo sull'argomento;
se intenda prevedere, in via amministrativa, anche in vista dell'imminente concorso relativo all'abilitazione scientifica nazionale, la possibilità che siano valutate le esperienze e i titoli extra-accademici strettamente connessi e utili all'insegnamento e alla ricerca.