Pubblicato il 11 aprile 2012, nella seduta n. 706
MASCITELLI - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
con l'adozione del piano di rientro dai disavanzi, al fine del contenimento della spesa per la medicina di base, la Regione Abruzzo fissa dei tetti di spesa e con tali risorse vengono remunerate le prestazioni dei medici di famiglia, di continuità assistenziale (ex guardia medica), del 118 e dei pediatri di libera scelta nel rispetto del trattamento economico fissato, per singola voce, dall'accordo collettivo nazionale e regionale;
il fabbisogno complessivo per tali remunerazioni comporterebbe una spesa media annua di circa 159 milioni di euro, di cui 133 per le voci del contratto nazionale e 26 per le voci del contratto regionale (delibera della Giunta regionale n. 916 del 2006);
l'intesa Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale attribuisce alla Regione Abruzzo e per la medicina di base: anno 2010, 161.452.900 euro; anno 2011, 161.080.222 euro; anno 2012, 164.142.990 euro;
la spesa a consuntivo è stata (dati ufficiali riportati nel piano operativo 2010): anno 2009, 149.769.000 euro; anno 2010, 152.281.000 euro; e il tendenziale della spesa a consuntivo si attesta, per il 2011 e 2012, sui valori del 2010;
tali somme sono poi ripartite tra le Aziende sanitarie locali (Asl), per categorie di medici a contratto nazionale e regionale, tenendo conto del numero degli assistiti dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta e delle ore lavorate dai medici di continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale. Tale meccanismo fa sì che una quota maggiore di risorse sia attribuita al contratto nazionale (che poi non viene interamente speso generando risparmi ulteriori) e una quota, insufficiente (circa 20 milioni di euro), vada a finanziare il contratto regionale. A tale riguardo si cita il caso dei medici di assistenza primaria che nel 2010 hanno avuto per il contratto nazionale 26.654.561 euro a fronte di una spesa a consuntivo di 20.951.336 euro;
l'inadeguatezza sistematica delle risorse per il livello regionale ha comportato negli anni un progressivo taglio di servizi (comunque rientranti nei livelli essenziali di assistenza - LEA) erogati dai medici di base e una decurtazione del valore economico degli stessi: si cita l'esempio della Asl di Chieti che, in via unilaterale, ha ridotto di circa il 60 per cento le remunerazioni delle voci del contratto regionale dei medici del 118,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano accertare, nell'ambito delle loro competenze, se, dalle somme erogate per l'esercizio corrente, siano state detratte quote superiori ai 7 milioni all'anno, destinate al funzionamento della medicina di base che eroga LEA, mentre ulteriori somme, quali differenze tra lo speso e il finanziato, siano state inutilizzate per circa un milione all'anno, sottraendo quindi, complessivamente, circa 8 milioni all'anno dal finanziamento dell'esercizio corrente del Fondo sanitario regionale (FSR) e considerate quote di risparmio finalizzate all'abbattimento del disavanzo generale, mentre nella medicina di base non vi era alcun disavanzo da ripianare, rientrando la spesa abbondantemente entro il finanziamento ex delibera CIPE come recepito dall'intesa Stato-Regioni nelle annualità in vigenza del piano di rientro;
se non considerino necessario fare chiarezza sul mancato rispetto, nei tempi e nei modi, degli impegni assunti dal commissario ad acta attraverso i decreti commissariali, sugli strumenti individuati per la riorganizzazione della medicina di base e la migliore allocazione delle risorse, anche a correzione delle delibere aziendali che hanno perseguito il rispetto dei tetti di spesa con abolizione di servizi (definiti in contrattazione a livello regionale) e riduzione dei trattamenti economici dei medici convenzionati del settore;
se a loro giudizio quanto sopra non determini, per evidente e grave violazione del mandato e delle prerogative del commissario ad acta, causa ostativa al proseguimento dell'attività commissariale e la decisione di rimuovere lo stesso commissario.