Atto n. 4-07138

Pubblicato il 21 marzo 2012, nella seduta n. 697
Risposta pubblicata

FLERES - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

la Lega navale italiana (la cui sezione di Catania è presente nel porto della città) è un ente pubblico non economico (decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 205) che opera sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica ed è concessionario di un locale di 46,52 metri quadri e di una porzione di banchina di 6,40 metri entro il sedime portuale, appena sufficienti per l'adempimento dei molteplici scopi statutari;

per la determinazione dei canoni demaniali marittimi la Lega navale italiana ha diritto all'applicazione del canone ricognitorio, la cui determinazione è regolata dal comma 2 dell'articolo 39 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni, e per l'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione dello stesso codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è prevista una riduzione dei canoni del 90 per cento. Altresì, il comma 2 citato (misura del canone) puntualizza che in presenza di concessioni a enti pubblici o privati, aventi fini di beneficenza o fini di pubblico interesse, sono fissati canoni "di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni";

a ulteriore conferma di quanto precede, ai sensi e per gli effetti della legge n. 70 del 20 marzo 1975, la Lega navale è compresa tra gli enti pubblici preposti a servizi di pubblico interesse;

infine, l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, stabilisce che la Lega è riordinata quale ente di diritto pubblico non economico a base associativa senza finalità di lucro, sottoposta alla vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e trasporti, per i profili di rispettiva competenza;

nonostante le ripetute rivendicazioni del diritto al canone ricognitorio, avanzate per iscritto dalla sezione di Catania della Lega, l'Autorità portuale di Catania ha ritenuto di non applicare (sin dal 2005) le disposizioni di legge in vigore, senza fornire alcuna ragione plausibile.

altresì, l'Autorità portuale di Catania, sotto l'intimidazione di non rinnovare le concessioni in essere, pretende dalla sezione della Lega navale di Catania il pagamento di un'imposizione annua a titolo di sicurezza portuale pari a 5 volte circa l'ammontare del canone concessorio, in palese contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 984, che prevede solo l'applicazione di un'addizionale (percentuale) al canone previsto,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intraveda nel comportamento dell'Autorità portuale di Catania un eventuale intento persecutorio nei confronti della sezione di Catania della Lega navale;

se ritenga di dover intervenire affinché vengano finalmente applicate le vigenti disposizioni di legge in favore dell'ente pubblico.